Rassegna storica del Risorgimento
Regno delle Due Sicilie. Storia politica. Secolo XIX
anno
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2000
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pagina
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367
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F.P. Bozzelli e la Costituzione napoletana 367
re di ricordare che per la dottrina costituzionalista del primo Ottocento basti accennare per incidens al fondamentale Cours de droit constitutionnel di Pellegrino Rossi la corretta incarnazione del liberalismo costituzionale s'identificava nella monarchia rappresentativa, introdotta con la Carta del 1814 e perfezionata poi da quella di Luigi Filippo, re dei Francesi.25) E logico che per un murattiano sui generis come lui impegnato dagli anni Quaranta sul fronte liberal-moderato , quella carta rappresentasse la migliore realizzazione della politica e dell'economia liberale contemporanea non meno che il punto d'arrivo della concessione regia.
Ha osservato giustamente al riguardo Nino Cortese: Così il Bozzelli, cui si attribuirà poi il merito e più la colpa della scelta del tipo di Costituzione, sostanzialmente non fece altro che accettare quanto era nei desideri dei liberali napoletani i provinciali, sostenitori del decentramento, soltanto in seguito faranno sentire la loro voce discordante e ad essi si uniranno poi molti dei Napoletani, di nuovo sospettosi delle intenzioni del Borbone , e quanto già aveva fissato personalmente il re nel suo Atto sovrano .26>
In definitiva, l'Atto sovrano del 29 gennaio serviva ad anticipare il carattere e le specificità qualificanti della costituzione, la quale secondo la volontà di Ferdinando II doveva essere la più moderata possibile, in grado così di controllare il radicalismo e l'autonomismo delle province, che rimaneva quest'ultimo il desiderio per nulla mascherato della borghesia liberale meridionale. Sulla possibilità o meno di allargamento/sviluppo di essa si aprirà nella primavera del Quarantotto un interessante quanto partecipe scontro tra i liberali moderati e i radicali, i quali parlavano in proposito di svolgimento della stessa.
È tempo ormai di soffermarsi sui princìpi della costituzione di Bozzelli per sottolinearne le peculiarità d'impostazione insieme ai limiti.
L'obiettivo prioritario della costituzione è definire in apertura la forma dello Stato, che si presenta come una temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative (art. 1), dove temperata stava a significare con chiarezza non democratica , e tale cifra veniva confermata ed esplicitata nell'arco dei successivi 88 articoli, esemplificazione altrettanto evidente del pensiero politico del suo redattore.
Un altro tema allora della massima attualità nel regno delle Due Sicilie era si è già anticipato quello dell'autonomia delle province, che i ceti borghesi liberali andavano rivendicando dalla fine del '700, alla quale richiesta però il legislatore rispose con particolare forza per conservare un gover-
25) C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d'Italia cit., p. 21.
26) M. CORTESE, il Mezzogiorno ed il Risorgimento italiano cit., p. 404.