Rassegna storica del Risorgimento
Regno delle Due Sicilie. Storia politica. Secolo XIX
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2000
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i Carente
no unitario allo Stato e bloccare così qualunque tendeva centrifuga. Egli ridusse a tale scopo la competenza del potere municipale che era una delle novità di maggior rilievo del costituzionalismo di B. Constant , nell'atto stesso in cui lo ammetteva, perché parlò di comuni e non di province ed abbandonò alla legge, ossia all'organizzazione politica generale o centrale, e non alla costituzione come invece aveva fatto il costituente belga, la cura di ordinare le circoscrizioni locali e i loro organi pubblici e le loro competenze (art. 9).
Ancora più netta e decisa fu la posizione del Bozzelli nei riguardi della questione siciliana e del separatismo dell'isola, che era il problema cruciale della politica interna del regno. In contrasto con quanto lo stesso scrittore aveva caldeggiato negli anni precedenti, egli impegnò il sovrano a difendere l'integrità dello Stato. Risultato questo che rappresenta sul piano istituzio-nale-operativo un titolo di grosso merito dell'opera politica di F. P. Bozzelli, per la verità molto poco compreso dalla schiera dei suoi critici.
Affermando che la costituzione concessa poteva esser modificata soltanto nei suoi adattamenti alla Sicilia, ormai di fatto staccatasi dal resto dello Stato, implicitamente la dichiarò immutabile per la parte continentale della monarchia, e si guardò bene dal conferire al parlamento quelle facoltà che già gli erano state date il 7 luglio 1820, quando, concedendo al regno la costituzione spagnola del 1812, il monarca aveva aggiunto nel relativo decreto: "Salve le modificazioni che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanti particolari de' reali domini".27)
Sul piano della religione poi Bozzelli si mostrò ancora più arretrato rispetto alle posizioni già espresse nei suoi trattati politico-filosofici. In essi infatti non aveva ammesso alcuna religione dominante o di Stato, ritenendo la religione non come il fondamento, ma come il coronamento della morale, come un bisogno del cuore, una speranza dell'avvenire.28) Nella veste del legislatore invece egli non solo tornò a parlare di religione di Stato, ma arrivò a respingere la libertà religiosa, contraddicendo quanto lo Stato napoletano aveva ottenuto nel Concordato del 1818 dalla S. Sede, nel quale appunto la religione del Regno era stata dichiarata dominante ma non intollerante. Pur con tali caratteri restrittivi, bisogna aggiungere che la costituzione napoletana si mostra decisamente più laica dello Statuto alberano o di quello di Leopoldo II o dello stesso Statuto costituzionale del regno di Sicilia aprendo con la definizione istituzionale dello Stato, e spostando quindi all'art. 3 la questione della religione contrariamente a quanto
27) N. CORTESÌE, he costitutQoni italiane cit, p. XXXV. 2> B. CROCE, op. dLt p. 141.