Rassegna storica del Risorgimento
Regno delle Due Sicilie. Storia politica. Secolo XIX
anno
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2000
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pagina
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369
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F.P. Bo(e/fi e la Costituzione napoletana 369
accade appunto nelle catte citate, che pongono all'art. 1 la religione cattolica apostolica romana come la sola religione dello Stato.
Per quanto concerne inoltre la divisione dei poteri, la costituzione napoletana risente del clima politico e teorico proprio della Restaurazione, cosi che rappresenta il primo esempio italiano della natura compromissoria tra la concezione dello Stato ancien regime aggiornato ai tempi e lo Stato liberale rappresentativo con le relative contraddizioni ed incongruenze. E difatti nello specifico il costituente soltanto in apparenza rese autonomo il potere giudiziario ancora definito ordine dall'esecutivo, rimanendo in sostanza vincolato alla normativa del tempo.
Conforme al modello ispiratore francese, il potere legislativo era affidato complessivamente al re anche se diviso con il parlamento, composto di una Camera dei Pari di nomina regia di numero illimitato, e di una Camera dei deputati elettiva sulla base di un censo ristretto, inizialmente limitato per gli elettori ai contribuenti di 24 ducati annui, e per gli eleggibili ai 240 ducati. D'altra parte il potere esecutivo s'incentrava nella persona del re, capo supremo dello Stato, comandante delle forze di terra e di mare, e quindi con la facoltà di dichiarare la guerra e la pace, ed era comunque questo potere esecutivo a condizionare il potere giudiziario particolarmente nella sua indipendenza/autonomia.
La sanzione regia nella funzione legislativa e questo costante interferire nell'ordinamento giudiziario rendevano così i pubblici poteri interdipendenti è stato giustamente notato in proposito e fondamentalmente sottoposti alla volontà sovrana del re, che se con la concessione di uno statuto dichiarava di voler autolimitare la sua precedente volontà assoluta, non per questo sembrava voler ammettere l'idea di porre in essere una monarchia parlamentare.29)
È naturale quindi che sulla prerogativa regia soverchiante di gran lunga quella parlamentare, che doveva invece segnalarsi come la vera novità del momento, finiscono per accentrarsi le maggiori obiezioni e critiche della parte liberale. Se la prima riconosceva all'esercizio della Camera dei deputati una generica funzione di controllo delle attività governative, l'altra non di meno temeva le possibilità della Camera dei Pari di surclassare l'elettiva a favore delle prerogative della corona. Sarà questa considerazione a consigliare come vedremo nel progetto di costituzione di Michele Solimene l'articolo sul tetto massimo della rappresentanza dei Pari.
Infine il re era il capo supremo dello Stato, e la cui persona sacra ed inviolabile e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità (art. 63) godeva di ampi poteri, prerogative che furono subito contestate dopo la
29) C. GHisALBÉftti, Storia costituzionale d'Italia cit., p. 31.