Rassegna storica del Risorgimento

Regno delle Due Sicilie. Storia politica. Secolo XIX
anno <2000>   pagina <370>
immagine non disponibile

370
"Luigi Parente
pubblicazione della carta, e in modo particolare in seguito alla rivoluzione di Parigi del 22 febbraio.
Tra questi sono da segnalare l'art. 65 sul diritto di veto sulle leggi ap­provate dalle due Camere, oltre che della potestà di sciogliere talune parti della Guardia nazionale (art. 67), il cui scopo era di difendere secondo la legge del 13 marzo 1848 la sovranità costituzionale, la Co­stituzione e i diritti in essa consacrati . In sostanza, la Guardia nazionale si qualificò subito per la sua composizione sociale i gradi fino a capitano erano conferiti per elezione dagli stessi componenti come il braccio armato della borghesia liberale, e il comportamento della stessa fu senza residui, in tutto il regno delle Due Sicilie, decisamente contrario alle rivendi­cazioni della terra avanzate dai contadini in quei mesi. Questi principi di chiusura antipopolare e anticontadina si vennero affermando particolarmente nei numerosi Circoli costituzionali nati sul territorio regnicolo, nei quali si facevano discussioni retoriche sulla costituzione, trascurando d'altro canto l'impatto politico e simbolico che la carta aveva prodotto nel mondo conta­dino. Per capire la sostanziale diversità tra il mondo del lavoro e quello della borghesia, basta rifarsi a titolo esemplificativo all'operato del Circolo costituzionale lucano, nel quale convergevano ì radicali sostenitori delle occupazioni di terre, i grossi proprietari terrieri che poi in seguito alla radicalizzazione della lotta passarono ai realisti, e i moderati legati a Vincen­zo D'Errico, che lavoravano per tenere a freno le masse contadine. E fu questa la linea vincente in particolare dopo il 15 maggio, dal momento che lo stesso D'Errico impedì una marcia di protesta su Napoli, e quando de­cise di inviare aiuti alla rivoluzione calabrese lo fece piuttosto tardi, soltanto per significare la salvaguardia della costituzione, non certo la messa in discussione della monarchia.30)
E tra i poteri prerogativa del sovrano era inoltre la facoltà di eleggere i Consiglieri di Stato in numero di 24 (art. 79), e con questo articolo non ci si allontanava dalla legge in vigore.
Insomma, il potere del re e quindi il controllo regio sulle norme date era immenso e non si sarebbe potuto facilmente ridimensionare, come in effetti accadde nei mesi successivi.
Inoltre degno d'interesse per la volontà di pacificazione in un paese dove la lotta politica negli ultimi decenni aveva attraversato un po' tutti i strati della società civile, lasciando un forte strascico di opposizione, era l'art 31. Esso recitava: Il passato rimane coperto di un velo impenetrabile. Ogni condanna sinora profferita per politica imputazione è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato . Il gover-
3) A. LEPRE, Storia del Mesftpgiorno nel Risorgimento* Roma, 1969, pp. 201-202.