Rassegna storica del Risorgimento

Regno delle Due Sicilie. Storia politica. Secolo XIX
anno <2000>   pagina <371>
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F.P. Bargelli e la Costituzione napoletana 371
no però come applicazione era riuscito a concedere soltanto il 1 febbraio 1848 ramnistia a tutti i condannati o imputati per i fatti dal 1830 in poi, mentre il ministro della Guerra non arriverà a presentare il progetto di legge sulle pensioni per gli ufficiali e gli impiegati del ramo militare implicati per la rivoluzione del 1820 e per le vedove e gli orfani.31)
Ma di sicuro l'articolo che maggiormente rivelava il carattere di classe borghese dominante nel Regno era l'art. 17, che sanciva che le proprietà dello Stato non possano altrimenti alienarsi che in forza di una legge. Con il che il costituente napoletano del 1848 volle una volta per tutte riaffermare la forza dello Stato ad impedire qualsiasi rivendicazione del movimento contadino teso alla divisione dei beni demaniali. Tema che interessava da decenni come è noto le classi contadine sfruttate e povere dell'intero Regno, di cui è intessuta la storia sociale del Mezzogiorno borbonico e post-unitario.32)
Altri punti di critica da parte dei democratici riguardavano il numero illimitato dei Pari di nomina regia (art. 44); il poco largo art. 30 sulla stam­pa; la mostruosità di ministri eleggibili a deputati; il concetto di quasi flagranza che poteva dare adito ad abuso per la sua scarsa chiarezza (art 24); ed infine l'inamovibilità dei magistrati eletti dopo il 10 febbraio, sol­tanto dopo tre anni di servizio.
Insomma, era la concezione stessa di costituzione oetrqyée che poco piaceva ai democratici, i quali temevano la chiusura del sovrano sul funzionamento formale della carta.
In nessuna maniera i democratici potevano considerare la costituzione come un dono del re, dal momento che invece essendo ritenuto un contratto tra governanti e governati, esso andava come tale approvato dalla nazione. Con queste premesse rimaneva allora importante il potere costi­tuente quale prerogativa della società per modificare e/o aggiornare ai bisogni del tempo quella legge che veniva definita rigida ed irrevocabile. Su que­ste basi si consolidò la propaganda radicale e democratica nei mesi prece­denti l'apertura del parlamento, mentre incerta fu l'opera dei governi costi­tuzionali Serracapriola e Trova, così che un inestricabile complesso di motivi di politica estera e di colpevoli ritardi di ogni genere portarono alla triste giornata del 15 maggio, allo scontro sanguinoso cioè tra liberali ed esercito e allo scioglimento del parlamento prima della sua effettiva apertura.
Dopo quanto detto dei singoli articoli più qualificanti, il giudizio com­plessivo della costituzione di F. P. Bozzelli è che essa rappresenta in sostan­za il livello del dibattito politico e giuridico dell'età della Restaurazione, ed il
3n N. CORTESE, Le costituzioni italiane eit., p. 19.
3 Un esame di queste lotte precedenti il Quarantotto è in L. PARENTE, Stato e contadi­ni cit.s pp. 50-64.