Rassegna storica del Risorgimento

Regno delle Due Sicilie. Storia politica. Secolo XIX
anno <2000>   pagina <375>
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. F.P. Boigelli e la Costituzione napoletana 375
Una posizione originale invece Michele Solimene la manifesta sulla pa­rìa, sempre di nomina regia, ma che numericamente non deve superare i 2/3 dei membri della Camera dei deputati stabiliti in 10 per ogni provincia delle due parti del regno. Per questi ultimi l'età d'elezione è 30 anni contro i 25 della costituzione Bozzelli con uno stipendio mensile di 100 ducati, per la durata della sessione, mentre al presidente spetterà il doppio, oltre la somma di 1.000 ducati a titolo d'indennità. Un abbassamento sensi­bile del censo riguarda infine l'elettorato attivo che viene portato a 3 ducati contro i 24 definiti dalla legge elettorale del 29 febbraio.
Per quanto riguarda poi l'organizzazione della Guardia nazionale (art. 50), il legislatore stabilisce che i capi verranno eletti a maggioranza dagli stessi componenti della Guardia.
Una parte interessante è l'intero cap. IV (artt. 41-46) sui diritti naturali ed imprescrittibili del cittadino, richiamantesi direttamente alla classica Di­chiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'agosto 1789, Al riguardo si va infatti dall'eguaglianza dinanzi alla legge al diritto di petizione da presentare per iscritto alla Camera dei deputati, dalla libertà individuale alla libertà di stampa fino all'inviolabilità della proprietà privata, diritti tutti esclusivamente fondati sul merito. Era la ripresa grosso modo della te­matica liberale dei diritti dell'uomo moderno, come erano stati da lui visti nel Code des nations di qualche anno prima
Una novità grossa era senz'altro l'art. 57, che prevedeva dopo 10 anni da parte del parlamento la facoltà di correggere la Costituzione in tutte quelle parti che consigliasse il progresso de' lumi e il bisogno della Na­zione. Si tratta quindi di una costituzione chiaramente flessibile, e di cui si anticipa anche la forma di revisione legislativa possibile.
In definitiva, il lavoro di M. Solimene si caratterizza per una sinteticità ed essenzialità rimarchevoli, mentre rimane nella parte formale in sintonia con il contemporaneo movimento costituzionale europeo, e non si sottrae all'impressione di un'insuperabile schematicità e/o superficialità dei problemi affrontati. Caratteri che appaiono evidenti anche nel suo Corso di diritto costituzionale e commento sulla costituzione, scritto in polemica diretta alla costituzione di Bozzelli, definita vaga e indeterminata, ma per la verità privo al di là della esibita impostazione critica della base teorico-analitica necessaria in lavori del genere.42)
4. Dei tre costituenti da noi studiati Francesco Lattari è il personaggio di sicuro meno conosciuto, e del quale si hanno poche notizie biografiche
42) M. SOLIMENE, Corso ài diritto costituzionale e commento sulla costitu'zfo/Hi, 2 voli., Na­poli, Stamperia reale, 1848.