Rassegna storica del Risorgimento

Granducato di Toscana. Storia politica. Secolo XIX
anno <2000>   pagina <506>
immagine non disponibile

506
Gabriele Paoli ni
11 primo oggetto riguarda l'istituzione di un Tribunale supremo di revisione, superiore aì Senati di Torino, Genova, Chambery e Nizza, onde disimpegnare il Sovrano e il Ministero dal prender parte nelle risoluzioni che accordano o negano la revisione dalle sentenze dei Senati, e aver un tribunale che pronunzi sulla con­ferma o revoca delle sentenze medesime.
Il secondo oggetto è la riforma tanto del Codice quanto della Procedura cri­minale, di cui si riconoscono i gravissimi difetti.
11 terzo è relativo all'istituzione dei Tribunali Collegiali di Prima istanza nelle Provincie.
Il quarto finalmente concerne la creazione di un Consiglio di Stato da con­sultarsi sopra i progetti di legge, sopra i sistemi di finanza ed altri affari più im­portanti.
Riunitici adunque per combinare le massime di questo progetto da presentarsi dal Principe Ruffo al Re di Napoli, e quando sia adottato da lui proporsi nella Conferenza, siamo rimasti finalmente d'accordo che dovendosi sostenere in Italia il principio delle Monarchie assolute quali sono attualmente, non si poteva ammettere veruna istituzione che non fosse consentanea a questo principio e che sottoponesse l'emanazione delle leggi a forme capaci di esigere il concorso di altra qualunque autorità benché scelta dallo stesso Sovrano, lo che avrebbe fatto degenerare le Monarchie assolute in Monarchie miste, ed avrebbe denaturato la forma primitiva dei Governi.
E sebbene in Piemonte, dove i Senati sono costituiti presso a poco come gli antichi parlamenti in Francia, le leggi devono interinarsi e registrare da questi corpi giudiziari, che hanno anche la prerogativa di fare delle umili rimostranze al Sovrano sulle leggi medesime, con eseguire peraltro gli ordini suoi quando siano rinnovati, tuttavia il mio sentimento fu di evitare anche questa forma, la quale nei tempi presenti non lascerebbe di avere i suoi gravissimi inconvenienti, specialmente in un paese come il Regno delle Due Sicilie.
Concordato questo primo punto e Venuti nell'idea di un semplice Consiglio Consultivo, scelto sempre dal Sovrano, presieduto da lui o da persona da lui desi­gnata, il quale fosse interpellato sugli atti legislativi in guisa per altro che la Sanzio­ne Sovrana fosse l'ultimo sigillo della legge, e che dopo questa non abbisognasse veruna altra formalità, fu discussa la composizione di questo Corpo, ed in tal proposito feci rimarcare i pericoli che avrebbe anche qualunque composizione che importasse la scelta necessaria di alcuni membri dagli Ordini dello Stato come Nobiltà, Ecclesiastici, Giudici, Cittadinanza, e solo trovai che poteva farsi sentire la volontà di eleggerne anche Fra le persone più reputate nelle prò vinci e onde i loro interessi potessero esser meglio conosciuti e discussi, e questa idea mi parve migliore di quella di dare ai diversi Ordini dello Stato come tali, una certa rappre­sentanza ed influenza, perché si scorge bene che l'attuale spirito rivoluzionario non tende a corrompere le classi popolari, come nel principio della rivoluzione francese, ma a corrompere le classi più elevate onde giungere col loro mezzo e colla loro influenza a guadagnare e dirigere verso la rivoluzione il basso popolo.
Sopra simili temi desiderarono che mi occupassi di un progetto di decreto o Legge normale, che ho minutato e corretto secondo le osservazioni che sono state fatte nei nostri colloqui. Non sono in grado di mandarne ancora la copia perché l'unica che ne avevo filtra è già nelle mani del Principe Ruffo per mostrarla al Re,