Rassegna storica del Risorgimento
Granducato di Toscana. Storia politica. Secolo XIX
anno
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2000
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pagina
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507
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Mettemicb e la Toscana (1821-1822) 507
ed averne sopra ciascun articolo le precise sue intenzioni, onde farvi secondo queste occorrendo, ulteriori rettificazioni.
Appena questo foglio mi sarà restituito lo inoltrerò alTE.V. colle modificazioni proposte onde EUa possa sottoporlo al nostro Real Sovrano e farmi conoscere se vi trova cosa alcuna che possa fare stato ad eccitare desiderio di mutazione nel regime interno degli altri paesi, e specialmente nel nostro. Non devo peraltro tralasciare di darne fin d'ora all'E.V. un qualche cenno onde veda su quali basi un tal progetto è stato formato.
Primieramente non si è adottato né il titolo di Statuto, né quello di Legge organica ma bensì l'altro di Decreto d'organizzazione del Consiglio dei Ministri e delle due Consulte di Stato da stabilirsi l'una a Napoli e l'altra in Sicilia.
Tutti gli affari che riguardano l'esercizio del potere direttivo ed amministrativo supremo, sono di competenza del Consiglio dei Ministri, e si decidono dal Re in questo Consiglio. Fta questi è la nomina di tutti gli impieghi militari, civili, giudiziari e la Polizia generale; essendo fra le altre cose dichiarato che i ricorsi contro le misure di alta Polizia non possono essere portati se non avanti il Consiglio dei Ministri.
Le Consulte di Stato sarebbero destinate ad emettere il loro voto sopra tutti gli atti che portano il carattere di atti legislativi, ma senza avere l'iniziativa di alcuna opposizione, iniziativa che è riservata ai soli Ministri; il Sovrano prima deve decidere se vi è luogo o no a far la legge proposta; e quando creda che vi sia luogo, interpella la Consulta per avere il loro voto sul progetto di legge.
All'esame di queste consulte sarebbe rimesso anche il Bilancio di previsione dello Stato con doversi però convertire in Legge e pubblicare la sola parte che riguarda le imposte da percepirsi nell'anno, e non già le spese e il loro reparto fra i diversi Ministeri. Parimenti da queste Consulte dovrebbe esaminarsi la ripartizione delle imposte dirette fra le diverse province finché non fosse compiuto un Catasto generale. Dovrebbero dare altresì il loro voto sulle alienazioni dei Beni demaniali, ecclesiastici, comunitativi e di tutte le corporazioni dello Stato, ed esaminare i ricorsi nelle materie contenziose amministrative quando per le leggi non fossero da rimandare ai tribunali.
Si stabilisce per massima in questo progetto di Decreto che le Consulte non possono prendere cognizione di verun affare senza il rapporto di un Ministro rimesso a loro per ordine ed in nome del Re, e le loro sedute, nelle quali per diritto avranno voto i Ministri, saranno presiedute o dal re stesso o da persona da lui delegata, ed i loro pareri saranno rimessi al Re per essere poi deciso ciò che si crederà opportuno dal Sovrano. Per lasciare aperto al Sovrano l'adito di disfarsi di quelli fra i membri di questi Corpi Consultivi che non corrispondessero alla sua fiducia è dichiarato che non diventeranno Consultori a vita se non dopo aver ottenuto due volte la conferma di tre anni in tre anni, e dopo ottenute queste due conferme e divenuti Consultori a vita non saranno perciò inamovibili, giacché la qualità di Consultore a vita darà loro il diritto ad una pensione regolata sul tempo dei loro servigi, e dipenderà dal Sovrano il non comprenderli nel numero dei Consultori in attività, e di metterli ita gli onorari e i pensionati.
Tali sono le principali disposizioni di questo progetto di Decreto nel quale si è posto sommo studio onde preservare la pienezza dell'autorità monarchica a cui si è voluto soltanto procurare maggiori lumi e pareri nella decisione dei più importanti affari dello Stato ed in specie di tutto ciò che concerne la legislazione e la