Rassegna storica del Risorgimento

STATO ; MANIFESTO
anno <2000>   pagina <590>
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Marco domini
tuente, sciolta dai vincoli che il suddetto principio pone.33) Come la nazione in quanto dotata, come detto, del potere costituente ha la capacità di darsi liberamente una Costituzione, così essa, altrettanto liberamente, può operare per la riforma della Costituzione medesima, possibile nel momento in cui il testo adottato non corrisponda più alla configurazione sociale su cui esso si basa.34)
Per l'adozione di un testo costituzionale cosa, tra l'altro, del tutto nuova per la Francia nella quale l'abate operava è però necessaria la convocazione di un organo ad hoc, di un'Assemblea costituente,35) organo rappresentativo straordinario. Subentra qui la distinzione, praticata dallo stesso Sieyès, tra potere committente e potere costituente in senso stretto. Del primo, prodromico rispetto al potere costituente, è titolare la nazione in quanto collettività di individui che esercitano il diretto elettorale, ossia quel diritto che consente al popolo di scegliere i membri dell'organo incaricato di adottare la Carta costituzionale. Del secondo, del potere di redigere e votare il testo costituzionale, sono titolari questi ultimi, i deputati, rappresentanti eletti dall'intero corpus nazionale, liberi da vincoli e condizionamenti di ceto e di privilegio. Senza dunque questa preventiva autorizzazione dal basso, dalla nazione nella sua completezza, il potere costituente non è concreta­mente esercitabile.36) Non è quindi sufficiente il ricorso agli Stati generali (qui Sieyès abbandona la teoria generale per rientrare sul piano del contin­gente), per una ragione molto chiara: in quanto essi rappresentano un'as­semblea frutto della mera sommatoria dei tre ceti, privi di alcun potere rappresentativo. Non essendo presente negli Stati Generali la nazione, essi sono privi tanto del potere legislativo quanto e a maggior ragione del potere costituente. Il diritto di adottare una Costituzione dice Sieyès
s*) Scrìve Sieyès: Certo è, però, che una rappresentanza straordinaria è ben diversa dalla legislatura ordinaria. Si tratta di poteri distìnti. Questa può agire soltanto nelle forme e alle condizioni che le sono state imposte. L'altra non è soggetta a nessuna forma in parti­colare: si riunisce e delibera come farebbe la nazione stessa, se, essendo composta solo da un piccolo numero di individui, volesse dare una cosdtuzione al proprio governo. Ivi, p. 185.
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34) Sieyès, è importante rimarcarlo, unifica sotto la generale categoria di quello che noi abbiamo definito potere costituente tanto il potere dì adozione di un testo costituzionale in senso stretto quanto il potere oggi normalmente considerato come costituito di modificare il testo medesimo.
3 Dell'Assemblea Nazionale del 1789. Sieyès sarà poi l'artefice principale ed indiscus­so, in quanto sua sarà la proposta del decreto istitutivo di tale organo.
) P. PASQUINO, // concetto di rappresentanza e i fondamenti del diritto pubblico detta ri­voluzione; * Sieyès cit., pp. 309-321.