Rassegna storica del Risorgimento

Risorgimento. Storiografia
anno <2001>   pagina <148>
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Vita dell'Istituto
Trapani: prof. Salvatore Costanza, Via Nino Biado., 75 91100 Trapani.
Trento: prof. Maria Garbari, Via Mesino, 12, 38050 Povo di Trento.
Treviso: Col. Enzo Raffaelli, Via Gramsci, 33, 31020 Carità di Villorba.
Trieste-Gorizia: prof Giulio Cervani, Via Segantini, l/l, 34131 Trieste.
Udine: aw. Guidò della Torre, Viale Un­gheria, 38, 33100 Udine.
Varese: prof. Luigi Zanzi, Via S. Martino, 12, 21100 Varese.
Venezia: prof. Giovanni Pillininì, Cannare-gio 3782, 30131 Venezia.
Vercelli: dott. Maurizio Cassetti, Vìa degli Artisti, 26,10124 Torino.
Verona: prof. Alberto De Mori, Via Arse­nale, 50, 37126 Verona.
Vito Valentia: prof. Pasquale D'Agostino, Via TV Novembre, 88038 Tropea.
Vicenza: dott. Marino Quaresimin, Mimici pio, 36100 Vicenza.
Viterbo: prof. Bruno Barbini, Via Arma dei Carabinieri, 17, 01100 Viterbo.
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STATUTO
Art, 1 - L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, con sede in Roma nel Vit­toriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, rac­cogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, orga­nizzando congressi scientifici.
Art 2 - L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e dei Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
b) con l'organizzazione e l'incremento del Museo Centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1226, con­vertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sta possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la par­tecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti;
è) con la istituzione presso la sede centrale di una Scuola di Storia del Risorgi­mento.
Art. 3 - In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti ;sttici:, italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e coadiuvato da un Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da 18 membri, di cui 13 do­centi universitari di Storia del Risorgimento e di discipline affini o studiosi di sicura fama, e 5 eletti dalla Consulta, composta dal Consiglio di Presidenza e dai rappresentanti dei Comitati Provinciali ddPIsr.ku.to- I 5 membri eletti dalla Consulta durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio di Presidenza nomina un Vice Presidente ed un Segretario Generale che durano in. carica 3 anni e sono rinnovabili.
Ogni qua! volta venga meno il numero di 13 consiglieri non eletti, il Consiglio prov-vederà nella prima seduta successiva a reintegrare detto numero operando una scelta fra docenti o studiosi di sicura fama. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale