Rassegna storica del Risorgimento
Risorgimento. Storiografia
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2001
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Vita dell'Istituto
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7 - Può essere socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande d'ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
1 soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
H Consiglio di Presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8 - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9-1 congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Consulta.
Art. 10-11 Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
Art 11 - Le proposte di modifica dello Statuto, formulate dal Presidente dell'Istituto, debbono essere approvate dal Consiglio di Presidenza e dalla Consulta.
Approvato con D.P.R, 1 marino 1955, . 357 e modificato con D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1014, con D.P.R. 30 gennaio 1974, n. 94, e con DM. 23 aprile 1994.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1 - L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 94, del 30 gennaio 1974 e modificato con il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 23 aprile 1994.
Art 2 - Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art 3 - Il Museo Centrale del Risorgimento di Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art 4 - Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero gruppi di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art 5-1 Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa e piena responsabilità amministrativa e finanziaria nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art 6 dello Statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 6 - Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti