Rassegna storica del Risorgimento

Risorgimento. Storiografia
anno <2001>   pagina <151>
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Vita dell'Istituto
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inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescritto dall'art. 4 dello Statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 7 - L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
H Presidente uscente o il Commissario straordinario - convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato, con a tergo l'indicazione: spedisce il socio....
Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla busta e la mancanza della firma sul retro dell'altra, comportano la nullità del voto. Riscontrati sull'elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di questi ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all'assemblea stessa.
Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-tesoriere. U Presidente eletto annuncia alla Presidenza dell'Istituto l'esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.
Art 8-1 membri aggregati, di cui all'art. 4 dello Statuto, vengono cooptati dal Con­siglio direttivo. Essi hanno gli stessi diritti di quelli effettivi e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo del quale sono stati chiamati a far parte.
Art 9-1 Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla for­mazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento
Art. 10 - Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si intendono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.
Art 11 - La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati loca­li hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.
Art 12 - L'elezione dei cinque rappresentanti dei Comitati nel Consiglio di Presidenza di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto avviene mediante votazione segreta. Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per il triennio successivo, i cinque Presidenti che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
Art 13-11 Consiglio di Presidenza dell'Istituto determina la percentuale sulle quote sociali che può essere trattenuta dai Comitati locali.
Art. 14-1 Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 15 - La Presidenza dell'Istituto, udito il parere della Consulta, può apportare mo­dificazioni al presente regolamento.
Approvato nella seduta della Consulta del 28 ottobre 1994.