Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Storia amministrativa. Secolo XIX
anno <2001>   pagina <225>
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SUL PROBLEMA DELLA NATURALIZZAZIONE: IL CASO WADDINGTON I
Tra i tanti problemi che il Regno d'Italia si trovò ad affrontare dal momento dell'unificazione ci fu anche quello della naturalizzazione degli stranieri. Non pochi infatti erano gli abitanti negli Stati preunitari, prove­nienti dà altri Paesi, che qui avevano dimora, affetti, affari e incarichi pubblici e la cui posizione doveva essere regolamentata in base a criteri omogenei. Fino al 1865, anno della promulgazione delle leggi sull'unifica­zione amministrativa e legislativa,1) dominò, specie a livello locale, una certa confusione tra la consuetudine con le norme preunitarie e la progressiva estensione a tutte le province di quelle piemontesi. In questo primo periodo fu adottato il Codice civile Albertino del 1837 che, in materia di naturaliz­zazione, all'art. 26 stabiliva: Gli stranieri, se vorranno godere di tutti i diritti dei sudditi, dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità, e giurare la fedeltà ai Sovrano. In difetto essi non godranno che di quei diritti civili che nello Stato, cui essi appartengono, sono conceduti ai sudditi Regii, salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo. La reciprocità non potrà però mai invocarsi dallo straniero per godere di diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello Stato i Regii sudditi, né applicarsi a quei casi pe' quali la legge in modo speciale ha disposto altrimenti. Tale disposizione non era dissimile da quelle che incontriamo in altri codici e regolamenti degli Stati preunitari, dove venivano facilmente concessi i diritti civili agli stranieri. Dobbiamo però specificare che cosa si intendeva con questa espressione, e ci sembra opportuno farlo con una voce dei tempo: Si chiamano diritti
') Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, tu 2248, del 20 marzo 1865 e Legge per l'unificatone legislativa del Regno d'Italia, n. 2215, del 2 aprile 1865.
Si veda in proposito Codice civile del Regno d'Italia col confronto coi codici francese am siriaco, napoletano, parmense, estense, col regolamento pontificio, leggi per la Toscana e col diritto romano, per cura dell'avvocato DOMRNICANTONIO GAT.PI, Napoli, presso G. Marghieri ed A. Petratti editori, 1865, in particolare alle pp. 65-*9d.