Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Storia amministrativa. Secolo XIX
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2001
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civili quei diritti di carattere meramente privato e di ragione individuale che concernono la famiglia e la proprietà e che sono regolati dal Codice civile. Tali sono i diritti di succedere, di disporre o di ricevere per testamento o per donazione, di contrarre matrimonio, di adottare e di essere adottato e cento altre.3) Altra cosa erano ovviamente i diritti politici, ovvero Le facoltà di concorrere più o meno direttamente all'esercizio della potestà pubblica, come sarebbe il diritto elettorale, quello di rendere giustizia, di rappresentare il popolò e simili.4) Su questa base la legislazione Francese prevedeva una netta distinzione tra piccola e grande naturalità:5) con la prima si acquisivano i diritti civili, con la seconda lo straniero poteva godere degli stessi diritti del cittadino, compresi quelli politici.
Nel Codice Albertino non si faceva cenno ai diritti politici; il problema però si pose in previsione dell'unificazione, nel dover decidere anche a quali condizioni chiamare al voto gli stranieri. Le norme preparatorie che dovevano fissare i criteri di rappresentanza furono la legge comunale e provinciale, n. 3702, del 23 ottobre 1859 e la legge elettorale, n. 3778, del 20 novembre 1859. La 3702, all'articolo 14 stabiliva i requisiti necessari per essere elettori; tra questi, oltre l'età e il censo era previsto il godimento dei diritti civili; nell'ultima parte dell'articolo si aggiungeva: Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini deUe altre Province d'Italia ancorché manchino della naturalità. All'articolo 22 si precisava che tutti gli elettori erano anche eleggibili, con alcune eccezioni nelle quali però non compaiono gli stranieri. Nella legge elettorale, al Titolo primo, art. 1, comma 1, leggiamo, tra l'altro: I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge. Al Titolo quarto relativo ai deputati, all'art. 96 si specificava: Chiunque può essere eletto Deputato purché in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto. Tale articolo decretava che: Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, M non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge. Era evidentemente un ulteriore richiamo alla condizione sìne qua non della cittadinanza.
Sulla base della normativa descritta si doveva procedere alla redazione delle liste elettorali e alle loro successive revisioni: la legge riservava una grande attenzione a tali procedure poiché era sulla base di esse che i citta-
y> EMIDIO MAZZONI PACIFIC. Dizionario dì legislazione e ,ej:nmprn(lmii miti, commerciale, amministrativa e penate, Roma, Fratelli Palletta tipografi, 1865, p. 726.
0 Ibidem.
5) Si veda in proposito Enciclopedia giurìdica italiana, voi III, parte li, Milano, Società Editrice libraria, 1913, p. 619,