Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Storia amministrativa. Secolo XIX
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2001
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La naturalizzatone di E. Waddington 227
dini erano chiamati al vot JLe liste, sia amministrative che politiche, venivano formate dalle Giunte municipali e riviste dai Consigli, ogni anno era prevista la gèaSèrale revisione. Per ogni elettore la lista doveva contenere precise indicazioni; a questo proposito è interessante sottolineare una differenza sostanziale che si riscontra tra la legge comunale e provinciale e quella elettorale. Nella prima, all'art. 26, comma 2, era prevista l'inclusione dell'atto ove occorra, che prova .il domicilio nel Comune, nella seconda, all'art. 34, comma 2, se occorre, la data della concedutagli naturalità.
Dalla documentazione esaminata sembrerebbe evidente una distinzione tra il diritto elettorale per le politiche e le amministrative anche per quanto concerne l'esercizio da parte degli stranieri. Nel primo caso è evidente che occorra la naturalizzazione per legge, ossia l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento e la pubblicazione negli atti ufficiali del Regno. Nel secondo caso la normativa appare meno chiara: si parla di diritti civili e si pone la condizione del domicilio, sebbene senza uno specifico riferimento agli stranieri; sembrerebbe quindi che uno straniero domiciliato nel Regno abbia diritto all'elettorato amministrativo anche senza naturalizzazione. Su questo però, richiamandoci all'articolo 26 del Codice civile, rimane da capire il significato che la legge comunale e provinciale dà all'espressione diritti civili ; e ancora, se nello specificare che il diritto al voto è esteso ai cittadini delle altre province d'Italia, anche non naturalizzati, si renda implicito che gli stranieri lo debbano essere. Carlo Astengo nel commento all'art. 14 della legge comunale e provinciale scrive: Cittadino in materia elettorale è colui che è investito del diritto di concorrere più o meno direttamente all'esercizio dei poteri governativi od amministrativi. L'art. 26 del Codice Civile, relativo ai diritti politici degli stranieri, non comprende il diritto all'elettorato,) sembrando cosi escludere i non naturalizzati anche dalle liste amministrative. D'altra parte lo stesso Astengo nelle note all'art. 25 sulla compilazione delle liste elettorali sottolinea: Uno straniero, non naturalizzato, non può essere mantenuto sulle liste, benché fosse già iscritto sulle medesime,7) richiamando in proposito la Rivista amministrativa del Regno del 1855.8) In essa si faceva riferimento al parere del Consiglio di
fi) CARLO ASTENGO, ha guida amministrativa in base alla legge 23 ottobre 1859, Milano, Luigi di Giacomo Pirola, 1860, p. 16.
n Ivi, p. 29,
B) Wvhta amministrativa del Regno. Giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenza, fondata e diretta da VINCENZO A LIBERTI, cótta collaborazione di deputali, giureconsulti e funzionari superiori dell'ordine amministrativo e giudizioso onno VI (1855), 2" edizioni corredata delle note opportune pel richiamo delle antiche alfe nuove leggi di Pubblica Amministrazione, Torino, Tip. G. Favalc e comp., 1863.