Rassegna storica del Risorgimento
Risorgimento. Storiografia
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2001
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229
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La naturalizzazione di E. Waddingon 229
blicazione delle liste erano previsti tempi e modi per i ricorsi che potevano trovare una rapida soluzione in Consiglio comunale, o giungete alla Deputazione provinciale o ancora essere portate in Corte d'appello. Come prova dell'allora vigente confusione, all'articolo 19 della legge elettorale n. 377 incita l'articolo 226 di quella comunale, pubblicata meno di un mese prima, in base al quale le Giunte municipali erano chiamate ad attivare le procedure per la compilazione delle liste; in realtà l'argomento era: trattato all'art. 22 un errore abbastanza significativo per comparire in un articolo di legge. Inoltre, il già ricotdato Astengo, autore di uno dei più diffusi manuali esplicativi della legge comunale del 1859, nel commento al comma 10 dell'articolo 90 sui compiti della Giunta, che recitava Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali, chiosa: La Giunta deve provvedere solamente alla regolare formazione delle liste elettorali amministrative, non delle politiche, la cui revisione è affidata esclusivamente al Consiglio comunale >J.3 La legge elettorale, che quando Astengo scriveva era stata probabilmente già pubblicata, affidava alle Giunte anche la compilazione delle liste elettorali politiche;14* altra cosa era la revisione su cui entrava anche il Consiglio.
Parte della normativa estesa al nuovo Regno era comunque ritenuta provvisoria e già dal 1861 si discuteva di nuovi progetti sia in ambito amministrativo che di codificazione. Il 20 marzo 1865 fu pubblicata la Legge per l'unificatone amministrativa del Regno d'Italia, n. 2248, composta di sei allegati, rispettivamente sull'amministrazione comunale e provinciale, sulla sicurezza pubblica, sulla sanità pubblica, sull'istituzione del Consiglio di Stato, sul contenzioso amministrativo e sulle opere pubbliche. Il primo allegato non si discosta molto dalla precedente legge del 1859; per quello che ci riguarda la normativa rimase immutata: l'art. 17 ricalcava infatti il n. 14 della precedente legge così come l'art. 29 era identico al precedente n. 26.
Maggiori novità, anche se forse minori di quelle da molti auspicate, si ebbero con i nuovi Codici. Il cammino verso una completa e organica legislazione del Regno fu, come è noto, non facile, ma su questo aspetto generale rimandiamo all'esauriente lavoro di Carlo Ghisalberti.15) La pubblicazione del Codice civile, presentato al Senato nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre del 1863, con le modifiche concordate tra la commissione del Senato e il ministro Guardasigilli, fu autorizzata con la già ricordata legge
>3> c. ASTENGO, ett., p. 146.
") Si vedano gli articoli 19-25;
s) La eodìficaqùni del diritto in Italia 1865/1942, Bari, Laterza 1985. Sullo stesso argomento è ancora fondamentale il lavoro di ALBERTO AQUARONE, IJutiifìcaione legislativa e i codici del 1865, Milano, Giuffrc, 1960.