Rassegna storica del Risorgimento

Risorgimento. Storiografia
anno <2001>   pagina <230>
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230 Stefania Magliari
del 2 aprile 1865, la quale, all'art. 3, rie stabiliva l'applicazione a partire dal 1 gennaio 1866.
11 Titolo 1 del Libro I del Codice si occupava Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili; a proposito degli stranieri due sono gli articoli più interessanti e che hanno suscitato maggiori discussioni. All'articolo 3 leg­giamo: Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini . Tale definizione, presente già nel progetto Pi sanelli, raccolse vasti consensi: L'innovazione più ardita e più liberale del nuovo Codice italia­no! 'conforme alla gran legge cristiana che dice fratelli rutti gli uomini perché fatti a sembianza di un solo perché figli di un solo riscatto ,16) Alcuni membri della commissione del Senato fecero delle osservazioni in merito all'opportunità di vincolare lo straniero alla residenza per poter godere dei diritti civili; non sembrava plausibile, ad esempio, che questi ricoprisse la carica di sindaco o di consigliere dimorando in un altro Paese; Pisanelli ed altri risposero però che bisognava distinguere l'esercizio dei pubblici uffici dai diritti civili propriamente detti, quali quelli relativi alla famiglia e alla proprietà.17) In questo modo si dava una interpretazione precisa all'articolo che, sebbene ispirato, come si diceva, a criteri di grande liberalità, non poteva completamente uniformare i diritti dello straniero a quelli del cittadino del Regno; perché ciò potesse avvenire lo straniero doveva ottenere la cittadinanza; una delle forme per acquisirla era quella della naturalizzazione. A questo argomento è dedicato l'art. 10 del Codice civile: La cittadinanza sì acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale, Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.1 La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto. La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, sempreché abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5. La novità maggiore rispetto al 1859 consisteva nel
E. MANZONI EACJHCI, op> /., p. 727. ro ìbidem,
W lì 15 novembre 1865 fu pubblicato 11 Regio decreto per l'ordinamento dello Stato civile, n. 2602 che al Titolo IV Dei registri (tetta cittadinanza, art. 50, stabiliva: L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto: della concessa cittadinanza riceve M giura­mento dello straniero osservati i riti speciali della religione da lui professata, dì essere fedele al ile e di osservare là ftalato e te leggi del regno.