Rassegna storica del Risorgimento
Risorgimento. Storiografia
anno
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2001
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231
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ha natumUaione dì E. Waddington 231
fatto che la naturalità si poteva ottenere anche per decreto regio, À commissione del Senato, incaricata di rivedere il progetto del Codice volle però specificare che: Concessa in questo secondo modo non attribuisce quei diritti politici che per disposizione speciale non si possono acquistare se non in virtù della naturalizzazione accordata per legge.19) Questa affermazione, con la quale la commissione voleva integrare l'articolo, richiamava la normativa d'oltralpe sulla distinzione tra piccola e grande naturalità. L'articolo del Codice non fu però modificato sul principio che esso poteva riferirsi soltanto al godimento dei diritti civili e non poteva intervenire su quelli politici; anche questa interpretazione rischiava però di creare nuovi equivoci.
Queste osservazioni ci riportano all'aspetto cruciale del problema, ancora oggi irrisolto e di grande attualità: tutti erano d'accordo nel concedere i diritti civili agli stranieri, ovvero tutto ciò che atteneva alla sfera privata dell'individuo; altra cosa era il concedere il diritto di rappresentanza; su questo, allora come ora, si evidenziano grandi resistenze. Dopo il Codice civile del 1865, il problema della cittadinanza si ripropose ai primi del Novecento in sede di legislazione sull'emigrazione; la prima legge organica in materia è la n. 555 del 13 giugno 1912; una importante revisione della disciplina si è avuta soltanto recentemente con la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e con il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992.20)
Ritorniamo ora al nostro assunto, al problema cioè della naturalizzazione nei primi anni del Regno, quando si trattava di regolarizzare la posizione di quegli stranieri che risiedevano da tempo nella Penisola. Abbiamo esaminato la normativa e constatato che in essa non troviamo piena chiarezza; a questo dobbiamo aggiungere che la legge non poteva prevedere tutti i singoli casi, complicati spesso dalla macchinosa eredità legislativa degli Stati preunitari. Abbiamo anche sottolineato che l'acquisizione della naturalità si incentrava prevalentemente sul diritto all'elettorato, mentre non si incontravano difficoltà sulla concessione e sul godimento dei diritti civili. L'elettorato attivo e passivo era ratificato dalla compilazione delle liste elettorali che, come già ricordato, erano affidate alle Giunte municipali le quali si trovavano, in prima battuta, a dirimere tutte le questioni riguardanti, spesso, col leghi ed amici, con una scarsissima preparazione giuridica e
5) E, MAZZONI PACIFICI, o/h /., pp. 733-734.
20) Per un discorso generale sul significate) di cittadinanza nel tempo si veda GIULIANO GUFO, La cittadinanza tra antico e moderno, Roma-Bari, Laterza, 2000; per i testi delle leggi e delle circolari si rimanda a LANDÒ CASALI - MAURIZIO PRIMO SEMPRINI, La cittadi-natica italiana. Raccolta di norme, circolari, pareri, formule e modelli, Rimini, Maggioli editore, 1995.