Rassegna storica del Risorgimento

Risorgimento. Storiografia
anno <2001>   pagina <235>
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La naturaUsgayione di E. Waddington 235
acquistare i sudditi pontificii, salve le convenzioni politiche ed i latgtì', limitandosi quindi alla concessione .dì alcuni diritti civili.
Del problema della cittadinanza, unito a quello dell'ammissione alla nobiltà, si era occupato I Moto proprio della Santità di Nostro Signore papa Leone XII sulla amministrazione pubblica esibito negli atti dell'Apolloni, segreta­rio di camera, il giorno 21 decembre dell'anno 1827. AI titolo quinto sulle Disposizioni comunitative troviamo sia i requisiti che le procedure per otte­nere la cittadinanza; 4 sono gli articoli che disciplinano la materia: 218 I requisiti per aspirare all'ammissione tanto nella nobiltà, che nella cittadinan­za, oltre le prove specifiche di buoni costumi, di fedele sudditanza, e di specchiata condotta, saranno quelli che antecedentemente al Moto proprio de' 6 luglio 1816 per stile e consuetudine di caduna Città si richiedevano per ottenerne l'aggregazione ; 220 Le Magistrature che credono di venire ad una nuova ammissione di famiglie o di persone in que' due ceti, do­vranno fare l'analoga istanza al Sovrano dirigendola al Cardinale Segretario di Stato ; 221 Queste petizioni verranno indi rimesse al Legato, Delegato, o Presidente della Comarca, affinché dalla Deputazione destinata si proceda alla più esatta verificazione de' requisiti sulle basi specificate all'art. 218, e dopo essersi la cosa con maturità discussa ed appurata, si redigerà un verbale motivato de' risultati, nel quale si riporteranno eziandio i respettivi pareri; 222 L'atto della Deputazione colla petizione, e coi documenti verrà dal Legato, Delegato, o Presidente della Comarca colle analoghe osservazioni inoltrato al Cardinale Segretario di Stato, che lo presenterà al Sovrano per la definitiva risoluzione. I diritti di cittadinanza e nobiltà erano quindi equiparati sulla base di requisiti di integrità, moralità e fedeltà al Sovrano, al quale spettava l'ultima parola per conferirle.
Rispetto agli stranieri di passaggio una severa e dettagliata disciplina fu stabilita, dopo la parentesi repubblicana, dal Regolamento dì Polizia ne' domini della Santa Sede, pubblicato il 17 marzo 1850 dai cardinali Della Genga Sermattei, Vanni celli Casoni e Altieri che al titolo V Delle persone sottoposte a particolari disposizioni della Polizia, dedicava la prima sezione a Degli esteri e de* viandanti-, per la scarsa notorietà dell'atto, ci sembra utile riportare l'intera sezione:
Art 118 Deve la Polizia tutelare i viaggiatori sieno o no dello Stato, e ve­gliare all'adempimento delle cautele imposte dalla legge col mezzo dei passaporti, fogli di via, o altre simili prescrizioni.
Wì. D Moto proprio della Santità di Nostro Situarti Pàpit Piò WM ht data de' 6 luglio 1816 sulla orgamqxaVom' dell'amministratone pubblica fu concepito proprio per dare un ordinamento unitario allo Stato.