Rassegna storica del Risorgimento
Risorgimento. Storiografia
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2001
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La naturaUsgayione di E. Waddington 235
acquistare i sudditi pontificii, salve le convenzioni politiche ed i latgtì', limitandosi quindi alla concessione .dì alcuni diritti civili.
Del problema della cittadinanza, unito a quello dell'ammissione alla nobiltà, si era occupato I Moto proprio della Santità di Nostro Signore papa Leone XII sulla amministrazione pubblica esibito negli atti dell'Apolloni, segretario di camera, il giorno 21 decembre dell'anno 1827. AI titolo quinto sulle Disposizioni comunitative troviamo sia i requisiti che le procedure per ottenere la cittadinanza; 4 sono gli articoli che disciplinano la materia: 218 I requisiti per aspirare all'ammissione tanto nella nobiltà, che nella cittadinanza, oltre le prove specifiche di buoni costumi, di fedele sudditanza, e di specchiata condotta, saranno quelli che antecedentemente al Moto proprio de' 6 luglio 1816 per stile e consuetudine di caduna Città si richiedevano per ottenerne l'aggregazione ; 220 Le Magistrature che credono di venire ad una nuova ammissione di famiglie o di persone in que' due ceti, dovranno fare l'analoga istanza al Sovrano dirigendola al Cardinale Segretario di Stato ; 221 Queste petizioni verranno indi rimesse al Legato, Delegato, o Presidente della Comarca, affinché dalla Deputazione destinata si proceda alla più esatta verificazione de' requisiti sulle basi specificate all'art. 218, e dopo essersi la cosa con maturità discussa ed appurata, si redigerà un verbale motivato de' risultati, nel quale si riporteranno eziandio i respettivi pareri; 222 L'atto della Deputazione colla petizione, e coi documenti verrà dal Legato, Delegato, o Presidente della Comarca colle analoghe osservazioni inoltrato al Cardinale Segretario di Stato, che lo presenterà al Sovrano per la definitiva risoluzione. I diritti di cittadinanza e nobiltà erano quindi equiparati sulla base di requisiti di integrità, moralità e fedeltà al Sovrano, al quale spettava l'ultima parola per conferirle.
Rispetto agli stranieri di passaggio una severa e dettagliata disciplina fu stabilita, dopo la parentesi repubblicana, dal Regolamento dì Polizia ne' domini della Santa Sede, pubblicato il 17 marzo 1850 dai cardinali Della Genga Sermattei, Vanni celli Casoni e Altieri che al titolo V Delle persone sottoposte a particolari disposizioni della Polizia, dedicava la prima sezione a Degli esteri e de* viandanti-, per la scarsa notorietà dell'atto, ci sembra utile riportare l'intera sezione:
Art 118 Deve la Polizia tutelare i viaggiatori sieno o no dello Stato, e vegliare all'adempimento delle cautele imposte dalla legge col mezzo dei passaporti, fogli di via, o altre simili prescrizioni.
Wì. D Moto proprio della Santità di Nostro Situarti Pàpit Piò WM ht data de' 6 luglio 1816 sulla orgamqxaVom' dell'amministratone pubblica fu concepito proprio per dare un ordinamento unitario allo Stato.