Rassegna storica del Risorgimento
Risorgimento. Storiografia
anno
<
2001
>
pagina
<
236
>
236 Stefania Maglìani
Art. 119 Ogni viaggiatore, che vaglia! introdursi nello Stato Pontificio dev'essere munito di passaporto regolare del proprio Governo, o di altro da cui proviene, e qualora presso il Governo, dond'è partito, esista un Rappresentante Pontificio, tale passaporto deve essere vidimato dal medesimo.
Art. 120 1 militi e gli Officiali di Polizia non permettono a qualsivoglia persona l'ingresso nello Stato Pontificio senza aver prima richiesto, e riconosciuto il passaporto con le dovute vidimazioni.
Art. 121 Chi ne fosse privo, o ricusasse mostrarlo, non è ammesso nello Stato. Gli statisti possono domandare di essere ammessi innanzi l'autorità locale ij Polizia,, accompagnati all'Autorità del luogo più vicino per dar conto della persona, ed essere abilitati a recarsi nel luogo di nascita o dell'ultimo legale domicilio, o rimanere in altra parte dello Stato.
Art. 122 Quelli ch'entrassero per le strade oblique ove non sia guardia di confine, devono presentarsi ed esibire il passaporto al Capo di Polizia del primo paese per cui passeranno. I militi e gli agenti di Polizia trovando viandanti per tali strade debbono domandare la esibizione delle relative earte, e quando ne mancassero, o non fossero regolari, dovranno tradurre tali viandanti innanziofficiale di Polizia del luogo più vicino per le relative disposizioni.
Art. 123 L'Officiale di Polizia, cui è. stato presentato il passaporto, vi scrive la propria vidimazione, esprimendo l'obbligo di presentarlo all'officio di Polizia in Roma se i viaggiatori volessero giungervi, o all'officio di Polizia di altro luogclj ! fossero per rimanere oltre un giorno, non che di presentarlo: agli Officiali di Polizia ne' luoghi di transito,
Art. 124 Se il passaporto non fosse regolare, o insorgessero fondate dubbiezze sulla identità della persona, o si trattasse di persone soggette a speciale sorveglianza, o non aventi stabilite condizioni o professione, sono trattenute dalla Polizia locale, la quale rimesso immediatamente il passaporto con le opportune ipsseàziorii al Capo della provincia, ne provoca pronta risoluzioni..
Art 125 I viaggiatori che escono dallo Stato, siano o no dello Stato stelfjD;, debbono esibire al confine il passaporto regolare vidimato dai RappreserttL degli Stati, ove sono diretti, quando questi siano nel luogo di partenza.
Art. 126 I passaporti per uscire dallo Stato si rilasciano dai Capi della provincia ai non statisti sulla esibizione di altro passaporto, o foglio di via, o certificato del Rappresentante il respettivo Governo; agli statisti sul certificato delle Autorità locali.
Art 127 Le Autorità non rilasciano il certificato al figlio di famiglia senza il consenso del padre, al minore,. , all'interdetto senza il consenso del tutore, ; curatore, al coniugato senza iLsosisenso dell'altro coniuge, all'ecclesiastico secolare e regolare, all'impiegato, al militare senza il consenso dei respettivi superiori, agl'impiegati particolari senza il certificato delle persone cui prestano operai -al mercenari senza la esibizione del libretto, o documento equivalente.
ft 128 I certificati della Autorità di Polizia, ed i passaporti non si rilasciano a persone soggètte a mandato di arresto, o ad inquisizioni criminali, p aventi legale