Rassegna storica del Risorgimento

Risorgimento. Storiografia
anno <2001>   pagina <238>
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238 Stefania Maglìani
Att. 140 Chiunque voglia uscire dal circondario provinciale ove ha domicilio o dimora, deve munirsi del passaporto che sarà rilasciato dal Capo della Polizia locale.
Art. 141 II passaporto per viaggiare nell'interno dello Stato Pontificio contie­ne le designazioni indicate nell'art. 132.
Art. 142 Negasi il passaporto per viaggiare nell'interno dello Stato alle perso­ne sottoposte a mandato d'arresto, o: ad inquisizione criminale, o a legale sorve­glianza. Coloro, che per ragioni d'officio pubblico debbono dimorare in un luogo determinato non possono ottenere il suindicato passaporto, senza esibire il permes­so delle persone dalle quali dipendono.
Art. 143 Ne' luoghi ove alcuno si trattenga più di tre giorni, deve presentare all'officio di Polizia il passaporto, che gli sarà subito restituito con la vidimazione e nota del trattenimento o diversione ulteriore.
Art. 144 Chiunque ricusasse di esibire il passaporto, o ne mancasse, è costretto a retrocedere, quante volte non esibisse nel luogo persona idonea a garantirlo.
Art. 145 Alle persone sottoposte a speciale sorveglianza può la polizia rila­sciare il foglio di via, nel quale, oltre le indicazioni espresse nell'articolo 132, è notato lo stradale preciso da percorrersi, la durata del permesso, e l'oggetto del viaggio. La Polizia rimette nota dei fogli di via con le stesse indicazioni agli officj di Polizia compresi nello stradale stesso.
Art. 146 II foglio di via deve essere presentato in tutt'i luoghi di passaggio, o di fermata, ove siano Officiali di Polizìa che lo vidimeranno, riconosciuta la identità della persona, e la regolarità del viaggio.
Art. 147 Non esibendosi il foglio di via, o mancandovi le vidimazioni neces­sarie, o essendo luogo a dubitare sulla identità e condotta della persona, deve questa trattenersi sotto custodia fino alla risoluzione che sarà prontamente provo­cata dalla competente Autorità.
Art. 148 II salvacondotto rilasciato dalle competenti Autorità equivale al fo­glio di via per ciò che riguarda la Polizia .
Per quanto atteneva alla possibilità di ricoprire cariche amministrative, tra i requisiti richiesti per essere Consiglieri, previsti dal citato Moto proprio del 1816, all'art. 155 troviamo: I Consiglieri dovranno avere il loro domi­cilio per la maggior parte dell'anno nel territorio della Comunità, compresi anche i luoghi appodiati, esserne nativi, o domiciliati da dieci anni, avere l'età di 24 anni terminati, essere di onesti natali, di buoni costumi, e di condotta commendata [,..]. Troviamo quindi l'obbligo del domicilio ma nessun richiamo alla cittadinanza. II riordinamento amministrativo dello Stato pontificio continuò nei decenni successivi;2 un'altra tappa fondamen-
29> Sull'argomento si veda l'ancora fondamentale lavoro di ALFONSO VENTRONE, L'awMÌmslmiom dello Stato pontificio dal 1814 ai 1870, Roma, Edizioni universitarie, 1942