Rassegna storica del Risorgimento
Risorgimento. Storiografia
anno
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2001
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pagina
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239
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La naturalizzazione M 355 WaMington 239
tale fu l'Editto del 5 luglio 1831 sull'amministrazione comunale e provincia-le>; pubblicato poco dopo l'elezione di Gregorio XVI, pro-segretario di Stato Tommaso Bernetti. Neppure questo però ci è di particolare aiuto; all'articolo 5 del titolo li su Disposizioni sulla organizzazione delle Comunità leggiamo: I Consiglieri dovranno avere l'età di 24 anni terminati, essere di buoni costumi e di comendata condotta politica e civile. Dovranno inoltre scegliersi colla proporzione qui sotto, elencata nelle classi dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei ch'esercitano in figura di capi le professioni, e le arti non vii e; non sordide. L'esercizio dell'agricoltura sfa nei terreni proprj, sia in quelli presi in affitto, non renderà alcuno incapace nell'aggregazione al Consiglio. Ne sono esclusi soltanto i semplici mercenarj e giornalieri. Anche in questo caso non abbiamo riferimento alla cittadinanza mentre ritorna il vincolo del domicilio nel successivo articolo 6 dove tra gli esclusi a ricoprire la carica di consigliere compaiono i possidenti domiciliati fuori di Stato. Anche durante la stagione repubblicana, per le elezioni del Consiglio comunale di Roma veniva riaffermato l'obbligo del domicilio, da almeno 10 anni per quanti non fossero nati in città. In questo caso, come scrive Ugolini,3 si voleva evitare di fare del Campidoglio una replica della Costituente. Arrivati al 1850, in data 24 novembre venne emanata la riforma sui Comuni, promessa da Pio IX con il Moto proprio del 12 settembre 1849; tra i requisiti per essere elettori, all'articolo 61 leggiamo: Debbono gli elettori aver compiuta la età di anni 25, avere l'esercizio libero e pieno dei diritti civili, il requisito della buona condotta politica e religiosa, e ritenere casa aperta nel Comune. Il questo caso il dato più rilevante è l'esplicito richiamo al godimento dei diritti civili che, con l'espressione libero e pieno, farebbe supporre la condizione di cittadinanza. Dobbiamo però dire che, sulla base del Moto proprio del 21 dicembre 1827 e del caso di cui ci occupiamo, malgrado la normativa, l'accoglimento degli stranieri, anche a cariche pubbliche, avveniva principalmente con il criterio dei buoni costumi e della fedele sudditanza al papa nella sua duplice veste, temporale e spirituale.
e ANGELO ARA, Il governo locale nello Stato pontifìcio da Consalvi a Antonelli, in // rapporto centro-periferia negli stati preunitari e nell'Italia unificata. Atti del LBfc congresso di Storia del Risorgimento italiano (L'Aquila-Teramo, 28-31 ottobre 1998), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2000, pp. 169-197. Di particolare rilievo saggi; di ALFONSO SCIROCCO, 7 sovrani e le riforme, in L'Italia tra rivoluzioni e riforme. Atti del LV congresso (Piacenza, 15-18 ottobre 192), Roma, Istituto per Ja storia del Risorgimelo Italiano, 1994, pp.55-l0È
*B ROMANO UGOLINI, Le eledoni del Contar/e repubblicano a KONM,- In L'opera della municipalità romana durante la Repubblica ~4É f849, étti dtìllftSfanara di; Stadi-'(Roma, 19 aprile 1999), in Rassegna storica del Risorgimento, a. LXXXVI (1'99 supplemento al fase IV: numero speciale per il 150 anniversario della Repubblica romana del 1849, pp. 22-23.