Rassegna storica del Risorgimento

Risorgimento. Storiografia
anno <2001>   pagina <243>
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La naturaliaione di E. Waddington 243
Purtroppo per questi primi anni del Regno non si sono conservati né gli atti del Gabinetto della prefettura, né quelli della Deputazione provincia­le ed è quindi impossibile ripercorrere le vicende che seguirono il gesto di Waddington. Certamente ai due istituti, strettamente connessi tra loro, non sfuggì la gravità del fatto e presero subito le misure necessarie. La Deputa­zione provinciale con delibera del 13 novembre 1861 ordinò la cancellazio­ne di Waddington dalle liste elettorali.39) Nell'adunanza consiliare di Gubbio del 19 novembre 1861, il punto 3 dell'ordine del giorno riguardava: Decreto sulla cancellatone dall'albo dei Consiglieri municipali del Sig. Cav. Evellino Wadington [sic]. Non ci fu discussione, si trattava in realtà di una presa d'atto sulla base di una nota della regia Prefettura e di un decreto della Deputazione provinciale fondato sulla legislazione vigente; il laconico commento fu: il Consiglio pienamente si uniforma alle superiori disposi­zioni .40> II Nostro reagì immediatamente presentando un appello alla sezione di Perugia della Corte d'Ancona, accludendo tutta la documentazio­ne atta a provare il suo diritto di essere considerato cittadino italiano. Essa si fondava prevalentemente nel dimostrare che tale diritto egli lo aveva già acquisito sotto lo Stato pontificio. In realtà egli non dovette mai seguire la procedura indicata dal Moto proprio del 21 dicembre 1827 e, come scriveva L'Elettore, egli esercitava i diritti di cittadinanza senza opposizione dello stesso Governo papale ma non con un atto ufficiale. Consapevole di ciò Waddington, in data 13 novembre 1861, fece scrivere dall'avvocato perugi­no Salvatore Micheletti a Luigi Lattanzi, Consigliere di Stato a Roma, per sapere se residenza, incarichi, beni e quanto altro riguardava la sua lunga permanenza nei territori del papa fossero titoli sufficienti a considerarlo pienamente naturalizzato. Lattanzi rispose con una lettera del 3 dicembre nella quale scriveva: Avendo veduto il commendatore Sabatucci41) non ho mancato d'interpellarlo, egli mi ha risposto che non esiste, o almeno non sa che esista, alcuna legge speciale ma che l'osservanza è che l'estero posto nelle condizioni da voi indicate, sia ammesso senza contrasto al godimento dei diritti civili e politici.42) Questo sembrerebbe ulteriormente dimostrare che nello Stato pontificio la normativa sulla cittadinanza rimanesse sulla carta e che per Waddington fosse stato sufficiente farsi cattolico. La Corte
W /w, Parere del Procuratore generale d'Ancona.
-f) Archivio di Stato di Gubbio, Atti del Consìglio, a. 1 (1861-1862).
41 > Il patere di Paranceseo Sabfttucci era certamente autorevole in quanto, impiegato in Segreteria di Stato dagli anni Quaranta, nel 1852 era già segretario dei Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Stato.
<9 Archivio della Camera dei Deputati di Roma, Legislatura X, sessione 1 (1867-1869), Proposte di legge nn. 55-66, volume n. 83, proposta di legge n. 60, transunti.