Rassegna storica del Risorgimento
Risorgimento. Storiografia
anno
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2001
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pagina
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255
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La naturalivgayioM di E. Waddington 255
discussione intorno agli effetti giuridici che siano derivati nei rapporti dell'acquisto implicito della cittadinanza dalla lunga dimora del petente in Perugia; dalle compere dal medesimo fatte in quel territorio; e dagli incarichi, onori, ed offici ivi al medesimo conferiti a termine del Diritto Romano Pontificio; perché tutti quei fatti, e tutti quei documenti furono esaminati nella citata sentenza, che, dopo averne discusse le conseguenze, sia secondo quelle attualmente in vigore, dichiarò non risultare dimostrata la cittadinanza italiana di Evelino Waddington.78) Il secondo aspetto riguardava più in generale la concessione della cittadinanza agli stranieri e le cautele da adottare: A questo proposito giova anzitutto osservare che la concessione della naturalità piena, da cui derivano i diritti politici, è un favore, l'opportunità del quale va considerata principalmente nei rapporti dell'interesse generale dello Stato, a cui spetta d'accordarla.79) Gli interessi dello Stato erano fondamentalmente due; il primo riguardava la singola persona, verificare cioè se fosse degna del provvedimento e fermamente convinta di farsi italiana; il secondo si preoccupava del numero, anche se non si trattava di un pericolo imminente era bene sottolinearlo; non si doveva concedere la cittadinanza: in numero tale che possa per avventura rimanere alterata la proporzionata rappresentanza degli interessi legittimi dei primitivi cittadini, legati con più stretti vincoli d'affetto e consuetudine alla prosperità della patria nativa.80) Dopo diverse altre osservazioni il Procuratore riteneva che si potesse ammettere la legge di piena naturalità per Waddington. Il Consiglio di Stato aveva esaminato la documentazione nell'adunanza del 3 dicembre 1864; la sua relazione era dello stesso tenore di quella del Procuratore e identico fu il parere.81) Tali pareri erano sicuramente confortanti ma tra Ì problemi che si era posti il Ministero, il più assillante doveva essere quello dei rapporti internazionali; il caso era poi complicato dal fatto che si trattava di un cittadino inglese; l'Inghilterra infatti nella sua legislazione non prevedeva la rinuncia volontaria alla nazionalità. Fu quindi interpellato anche il Consiglio del Contenzioso diplomatico il quale esaminò il caso in maniera estremamente dettagliata richiamandosi alle norme di diversi Paesi. In sintesi si doveva chiarire, e tutelare, la posizione dell'Italia nei confronti dell'Inghilterra e del nuovo cittadino che si accoglieva. Il Contenzioso rispose nei seguenti termini: 11 Ministero dell'Interno ravvisando l'affare di
7fl) Archivio della Camera dei Deputati di Roma, Legislatura X, sessione I (1867-1869), Proposte di legge nn. 55-66, volume n. 83, proposta di legge n. 60, Parere del Procura Iure generale d'Ancona.
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w>' ivi, Parere del Consiglio di Slato.