Rassegna storica del Risorgimento

Risorgimento. Storiografia
anno <2001>   pagina <256>
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256 Stefania Magliani
grande momento credeva di doverlo sottoporre a questo Consiglio interro­gandolo sulla convenienza di accordare la grande naturalità ad uno straniero che per la legislazione del suo Paese non perde quella d'origine . Innanzi tutto esso sottolineava che per: I principi adottati dal Diritto intemaziona­le moderno compete ad ogni nazione autonoma e indipendente la facoltà di concedere agli stranieri la piena naturalità e tutti i diritti alla medesima inerenti, anche nel caso in cui i medesimi per fatto delle proprie leggi non rimangono svincolati dai doveri inerenti alla qualità di cittadino nella loro patria d'origine. L'Italia aveva quindi tutto il diritto di concedere la citta­dinanza a chi volesse. Più complicato eira il secondo aspetto; ritornava fuori addirittura la dichiarazione di Waddington in occasione del censimento inglese del 1861, dalla quale aveva avuto origine il caso. Quello che si evince dalle diverse affermazioni è che la doppia cittadinanza poteva creare degli imbarazzi alla terra d'adozione; in altre parole potevano verificarsi delle situazioni in cui egli avrebbe potuto rivendicare diritti di cittadinanza inglese. Questo problema sembrerebbe aver ispirato anche la legge america­na del 24 maggio 1828 richiamata dal Contenzioso diplomatico, secondo la quale la cittadinanza si otteneva dopo due anni di residenza dichiarando di voler mutare nazionalità davanti ad una autorità giudiziaria. Il Consiglio del contenzioso diplomatico concludeva quindi la sua relazione dando parere favorevole alla concessione di naturalità: Lasciando alla saviezza del Mini­stero il vedere se per maggior cautela non sia opportuno di aggiungere nella legge che dovrebbe emanarsi in proposito una disposizione mediante la quale il Waddington oltre il giuramento già prescritto dalla legge debba fare formale rinunzia alla cittadinanza inglese .82) Nel progetto di legge il sugge­rimento non fu accolto considerando che in ogni caso la normativa inglese non ammetteva la rinuncia di un cittadino alla propria nazionalità; l'intento del Contenzioso però era probabilmente quello di avere una rinuncia ad avvalersi in Italia dei diritti che potevano eventualmente derivare dalla cittadinanza straniera.
La Giunta nominata dagli Uffici, sulla base della documentazione in suo possesso e dei pareri acquisiti sviluppava la sua relazione. Certamente non potevano concedersi con leggerezza i diritti politici agli stranieri; tre erano i pericoli dai quali bisognava tenersi lontani, muovendo: dalle qualità della persona, onde non ammettere un indegno; dalla prova nel richiedente deih ferma volontà di restare cittadino della patria che desidera adottare, onde un tanto benefizio coll'essere più tardi facilmente rifiutato non torni a dispregio dello Stato concedente; le condizioni in cui il richie­dente si trovi nella sua patria d'origine, onde non accada che, accolto una
**) hi, Parere del Consiglio del Contenzioso Diplomatico cir.