Rassegna storica del Risorgimento

Risorgimento. Storiografia
anno <2001>   pagina <259>
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La naturalisgajotte di E. Waddington 259
precedentemente presentato e sul quale era già stata fatta una relazione.91) Il progetto riassumeva tutte le questioni già trattate in precedenza. Si esordiva con una breve biografìa di Waddington ricordando l'elezione a consigliere comunale di Gubbio e la successiva cancellazione dalle liste; a questo punto dobbiamo però sottolineare che, come 0.2, nelle relazioni precedenti, stra­namente (o forse prudentemente) non si faceva il minimo cenno alla sua elezione a consigliere e assessore nel Comune di Perugia. Si riassumevano quindi le possibili osservazioni alla richiesta di naturalizzazione: se il lungo soggiorno in Italia e gli incarichi ricoperti fossero sufficienti ad ottenere la cittadinanza; se esistevano reciproche convenzioni in proposito tra l'Italia e l'Inghilterra; se fosse sufficiente ad una piena naturalizzazione il decreto regio che gli conferiva Ì diritti civili; se la sua condizione di suddito inglese potesse essere di ostacolo al progetto. Sulla base della sentenza della Corte d'appello di Ancona, della legislazione vigente e dei pareri acquisiti si poteva dare una precisa risposta a tali quesiti. Sul primo punto la Corte d'appello: Esaminando non pure secondo le leggi pontificie che secondo il Codice Albertino i titoli messi innanzi dal Waddingthon sicy sentenziò che non bastavano ad acquistargli la cittadinanza italiana.92) Rispetto al secon­do quesito nei trattati internazionali non erano previsti accordi particolari sul problema della naturalizzazione e quindi valeva quanto sottolineato anche dal Contenzioso diplomatico; per il terzo aspetto ci si richiamava al codice civile che non faceva ovviamente cenno all'esercizio dei diritti politici, per il conferimento dei quali, come in molti altri Stati, occorreva ricorrere al Parlamento. Particolare rilievo fu dato al quarto punto il quale veniva introdotto nei seguenti termini: Ogni nazione ha un diritto speciale a riguardo della naturalità, e specialissimo è quello dell'Inghilterra, dove si ritiene d'essere la sudditanza naturale incancellabile, prevalendo il principio che nemopotest exuerepatrìam (...). Ma per una di quelle contraddizioni che sono si frequenti nel conflitto delle tradizioni feudali dell'Inghilterra co' suoi istituti liberali, mentre l'Inglese non è capace di rinunziare alla sua nazionalità, lo straniero è poi capace di diventare cittadino d'Inghilterra.93) Per quanto concerneva l'Italia, la questione era così riassunta: Lo spirito della legislazione italiana è concorde sul proposito con quello della più parte degli altri Stati d'Europa, rimettendo al giudizio della rappresentanza
9,> Atti Parlamentari legislatura X, sessione 1867, Discussioni voi. I, Firenze, 1867, p. 645.
Camera dei Deputati. Raccolta degli atti stampati) legislatura X, sessione 1867-1869, voL II (dal n. 55 al 119), Firenze, 1869, Progetto di legge presentato dal presidente del Consìglio dei ministri, ministro dell'In remo (Rattazzi), nella tornata del 13: maggio 1867. Confessione della naturalità italiana al signor Waddingthon Evelino f allegato a 60*
> lui.