Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Bologna. Ordine pubblico. Secolo XX
anno
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2001
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Chiara Pelino
si rimase pur sempre su di un piano discrezionale.78) Fu cioè la volontà dell'esecutivo che nell'interpretazione come anche nell'applicazione di certe norme [ritenne] di poter assumere un criterio più liberale mentre la legge come tale rima [se] invariata. Lo storico inoltre ridimensiona il carattere riformatore del codice penale Zanardelli del 1889 e la contemporanea nuova legge di P. S., del quale afferma che l'unica novità di rilievo (...) [fu] il riconoscimento del diritto di sciopero: conquista, indubbiamente, molto importante i79)
Infatti Vivarelli, di cui ci sentiamo di condividere il giudizio, sofferma la sua attenzione sugli articoli 166 e 167 del C.P.,80) i quali permettevano con facilità di formulare nel caso di ogni sciopero accuse di "violenza o minaccia", [consentendo] di fatto rincriminazione e l'arresto dei suoi promotori tutte le volte che se ne avesse voglia .81)
Bisogna aggiungere a questo punto che la svolta giolittiana in materia di ordine pubblico interessò anche le dimostrazioni e i comizi politici, verso i quali i prefetti furono invitati ad usare una inedita tolleranza .82) Ma anche per quanto riguarda tali dimostrazioni, si lasciò alla discrezione del prefetto stabilire se (...) [essi] costituissero o meno un pericolo per la sicurezza pubblica.83) Possiamo convenire con Dunnage quando afferma che l'atteggiamento di Giolitti e conseguentemente dei suoi prefetti nei confronti tanto delle agitazioni economiche che di quelle politiche organizzate dalle forze sovversive, era influenzato da taluni fattori esterni, quali l'evoluzione politica del PSI e i suoi rapporti con le classi dirigenti .84>
78> R. VfVARELLI, La frattura tra "paese legale" e "paese reale", in I. ZANNI ROSIELLO, (a cura di), Gli apparati statali dall'Unità al fascismo, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 332-333.
* ìbidem.
* L'art, 166 del c.p. recita: Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione del lavorò, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento dei salari:,, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentati, è punito con la detenzione sino a venti mesi. Art. 167 c.p.: Quando vi siano capi: 0 promotori Jfcii latti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è la detenzione da tre mesi a tfc anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila , in RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, Parte Principale (serie 3*), volume novantatrecsimo, a, 1889 dal N. 5889 al N. 6591 bis;, Roma, Regia Tipografia.
0 ìbidem.
*2> J. DtJNNACE, op. tiU p. 7.
> Ibidem.
WIvVp.ll.