Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Bologna. Ordine pubblico. Secolo XX
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2001
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425
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Ordine pubblico a Bologna 1912-1914 425
È lecito chiedersi se iloti fu anche a causa dell'instabilità di tali rapportar fondamentali per il consolidamene- di una politica che fosse effettivamente volta a riformare i tradizionali rapporti di classe e ad elevare il proletariato a dignità politica, se le leggi di P. S. e la riforma del 1889 non mutarono nella costanza veramente nulla, conservando il regime dei sospetti e tutti quegli istituti (ammonizione, vigilanza speciale, domicilio coatto) che permettevano all'esecutivo di disporre largamente, a propria discrezione, della libertà dei cittadini, pur rimanendo sul piano della più stretta legalità .85) Infatti, continua Vivarelli, questo complesso di leggi (...) [rimase] immutato per tutto il periodo giolittiano, nel quale quindi il potere di controllo e di repressione dell'esecutivo sulla vita pubblica e privata dei cittadini, [mantenne] intera tutta la sua efficacia.86)
I prefetti si trovarono di conseguenza ad operare su un terreno ambiguo e l'assenza di una legislazione a sostegno del nuovo indirizzo inaugurato da Giolitti, mise i funzionari nella condizione di dover ricorrere troppo spesso alla loro discrezionalità.
In proposito, è indicativo delle difficoltà che si trovavano ad affrontare i prefetti nello svolgimento del loro nuovo ruolo di arbitri neutrali nei conflitti tra capitale e lavoro, questa comunicazione di Dallari a Giolitti sulla ardua questione di principio circa la possibilità da parte del governo di rifiutare in determinate circostanze di fatto, la tutela della libertà del lavoro .87) Scrive Dallari:
(...) Vero è che noi ci troviamo in un periodo storico del diritto transitorio e perciò particolarmente delicato, in quanto l'istituto della proprietà è nei codici e nelle leggi consacrato nella sua assolutezza e illimitatezza quale ci viene tramandato dal diritto romano, mentre :é; in 'via di elaborazione nella coscienza sociale un diritto al lavoro tuttora vago, mal determinato, che tende ad affermarsi con le tumultuose manifestazioni che sono proprie appunto dello stadio di formazione che precede il riconoscimento giuridico.88)
La legislazione in vigore nell'età giolittiana non era certo di aiuto ai prefetti; essa, infatti, era estremamente severa, verso ogni figura di reato
) R. ViVARELU, op. eit., pp. 332-333.
w) Ibidem.
<"5 ASB, Gab. di pref,, cat 6, fase 2, il prefetto al ministero dell'Interno Dir. gen. P,S del 18 febbraio 1912.
J Ibidem.