Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Storia amministrativa. Secolo XIX
anno <2001>   pagina <498>
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498 Gianni Marongtu '
forza nell'azione dì governo e nella prassi amministrativa. E così Crispi, con un decreto del luglio del 1887, aveva già costituito la quattro direzioni generali (amministrazione civile, pubblica sicurezza, carceri, sanità pubblica) e, con una legge di poco successiva sul collocamento in aspettativa, in disponibilità e a riposo per motivi di servizio dei prefetti, accentuò il rap­porto strettamente fiduciario tra gli stessi e il governo.
Ma, soggiungo, al di là della centralità del ministero degli interni, che cosa significasse potere esecutivo forte Crispi esplìcito quando, discuten­dosi dell'opportunità di fondare una scuola militare per la fanteria, contestò che la relativa iniziativa dovesse essere oggetto di legge perché Ì poteri, o meglio gli organi ai quali è affidata l'autorità dello Stato, sono due: Parla­mento onnipotente e potere esecutivo potente.49)
Potere, soggiunse Crispi, quando era già Presidente del Consiglio, che deve tradursi nella possibilità di determinare con decreti reali il numero e le attribuzioni dei Ministeri senza che fosse necessaria la legge e ciò in perfetta adesione allo Statuto albertino ove l'articolo 65 statuisce che il re nomina e revoca i ministri M
Ma un Governo doveva essere anche compatto ed efficiente. Di qui, innanzi tutto, l'affermazione del primato del presidente del Consiglio dei Ministri sugli altri componenti del Governo perché quello doveva mantene­re l'economia tra i vari servizi e l'unità della politica.51) Quanto all'effi­cienza diveniva necessaria la istituzione dei sottosegretari con lo scopo di avere nel Ministero un uomo politico che possa sostituire il Ministro nell'una e nell'altra Camera52) e così si fece53) anche perché con la con­temporanea abolizione dei Segretari generali, il governo, e quindi Crispi, poteva ora direttamente intervenire sull'attività delle varie direzioni generali
*>) Còsi F. CRISPI, il 18 dicembre 1886, in Discorsi parlamentari ck., voi. secondo, p. 802; a commento G. PERTICONE, // regime parlamentare nella storia dello Statuto albertino, Roma, edizioni dell'Ateneo, 1960, p. 108.
* Còitf F. CRISPI, il 10 febbraio 1888, in Discorsi parlamentari cit., voi. secondo, pp. 880-885; e cosi la legge 12 febbraio 1888, nv 519 sancì che si potevano istituire i ministeri con semplici regi decreti.
94} Nella mia mefite non può entrare l'idea di dissonanze in un medesimo Gabinetto. Ogni ministro non è che un funzionario con date e precise attribuzioni (così F. Ciusi'ì, il 4 luglio J887, in Distarli parlamentari eiiv, voi. secondo, p. 856).
sa Gosl K CRISPI, il 9 dicembre 1887, in Distorti parlamentari cit, voi. secondo, p. 881.
w> Con la citata legge n. 519 del 1888.