Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Storia amministrativa. Secolo XIX
anno <2001>   pagina <529>
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L<? politica fiscale di F. Crìspi 529
A queste indicazioni si ispirò il progetto che il ministro Gagliardo pre­sentò il 23 novembre 1893.17) Esso prevedeva una nuova disciplina dell'im­posta di successione ,7J> e la istituzione di una imposta generale, moderata­mente progressiva, sulla rendita complessiva netta di ogni cittadino, da affiancarsi agli altri tributi diretti esistenti. Duplice era. il fine di questo secondo tributo, procurare all'erario un maggior gettito e ristabilire un certo equilibrio tra la imposizione diretta e la indiretta sui consumi, turbato dallo sproporzionato peso di quest'ultima.
Era una imposta di carattere eminentemente personale in quanto escludeva dalla sua applicazione le società* gli istituti di credito, i corpi morali e tutti gli altri enti che avessero carattere di collettività, e assumeva quindi come soggetti passivi le sole persone fisiche. Fermo l'intento di far gravare il nuovo tributo sulla sola agiatezza, si fissava il minimum d'impo­sizione nella cifra di reddito superiore alle lire 5.000, da determinarsi som­mando tutti i redditi pei quali uno stesso contribuente trovavasi già iscritto agli effetti delle tre imposte dirette esistenti.
I vari redditi venivano assunti nel procedimento di valutazione per il loro ammontare imponibile depurato delle imposte" e sovrimposte e non per il loro ammontare netto; con il che, fatta implicitamente differen­ziazione tra le varie fonti dei redditi, e ammesse le relative riduzioni, veniva di conseguenza ad applicarsi, anche in sede d'imposta complementare sul reddito, il principio della discriminazione qualitativa dei redditi singoli,172) che altri progetti trascuravano, in quanto assumevano, senza alcun altro temperamento, l'ammontare netto dei redditi.
La misura dell'aliquota, fissata in ragione dell'I per cento, pei redditi compresi fra lire 5.000 e lire 10.000, cresceva progressivamente fino ad un massimo del 5 per cento pei redditi superiori a lire 100.000, con una previ­sione di gettito di circa venti milioni di lire.
deve essere di una trasformazione democratica mediante la quale si colpisca Ja ricchezza e non Ja miseria, alleviando i balzelli che maggiormente gravano i non abbienti, e ciò senza arrestarsi, quando l'imposta non attenti a se stessa, innanzi al tema della sua progressività, progressività di cui alcuni esempi presenta la nostra stessa legislazione odierna (G, ZANARDKLU, Discorsi parlamentari, 3 voli, Roma, Tipografia della Camera dei Deputata, 1905, voL ì, p. 336),
l7"> Ani Parlamentari, Jeg, XVfll, RCSS. I, 1892-93, stampato n. 285.
) Si veda infra al par. 21.
,7*> In questo modo l'Italia, unico paese al mondo* avrebbe visto garantite, con accen­ti di grande modernità, entrambe te discriminazioni, quella qualitativa tra tipi di redditi dal­l'imposta di ricchezza mobile, e quella quantitativa tra redditi, dall'istituendo tributo persona­le e progressivo.