Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Storia amministrativa. Secolo XIX
anno <2001>   pagina <531>
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< La politica fiscale di F, CrJspi 531
e, integrando strumenti fiscali e monetari, anche una sua originalità176) pur se, ancora una volta, non incideva sulla fiscalità locale: per essa Sonnino si limitò a riconoscere che Le più elementari cojàsiderazioni di órdine politico e sociale richiedono con urgenza una trasformazione di tutto il sistema tributario locale, specialmente in alcune province, dove il peso dell'imposta grava sproporzionatamente sulle classi più misere,177)
In esso, per provvedere ai bisogni dell'erario e per avvicinarsi al pareg­gio, Sonnino previde anche l'istituzione di una nuova imposta generale.17 Essa era certamente la proposta più qualificante perché si sarebbe tradotta in una modificazione della struttura dell'ordinamento tributario accentuan­done la personalizzazione.
Secondo il progetto, presentato il 21 febbraio 1894, la nuova imposta sull'entrata avrebbe dovuto aggiungersi ai tributi diretti dello Stato e degli enti locali. Lo scopo, quindi, non era soltanto di rafforzare il bilancio e di soddisfare le crescenti esigenze dell'erario, ma anche di compensare, con un nuovo tributo, complementare agli esistenti, le disuguaglianze nella distribu­zione delle gravezze pubbliche.
Per altro, se il principio informatore coincideva con quello cui si erano ispirati Giolitti e Gagliardo, radicalmente diverso era l'assetto che Sonnino intendeva dare all'imposta sull'entrata: diversi i contribuenti, diversi i tassi, diverso l'oggetto imponibile. Il soggetto passivo non era la persona fisica ma la famiglia, tassata per la sua globale capacità contributiva e quindi per tutti i redditi posseduti dai suoi componenti. Il minimo di imposizione era fissato in una cifra assai più bassa di quella risultante dal progetto Gagliardo e precisamente in 2000 lire nette, col diritto a una detrazione fissa di 1.500 lire nel passaggio dal reddito netto a quello imponibile. Il novello onere sulla capacità contributiva della famiglia discriminava tra i diversi livelli di agiatezza: e invero esso avrebbe dovuto colpire i redditi superiori alle 4000 Ike imponibili con l'aliquota dell'I,50 mentre diventava degressivo per i
t7fi) Emerse una concezione non puramente fiscale della politica finanziaria, un seve­ro senso dei doveri sociali dello Stato e una forte consapevolezza della portata economico-sociale dell'azione finanziaria dello Stato, secondo la trasformazione che già si percepiva in atto negli Stati moderni (cosi G. MANACORDA, Crisi economica e lotta politica in Italia (1892-1896), Torino, Einaudi, 1968. p. 111).
*77} Così S. Sonnino, nella esposizione finanziaria del 21 febbraio 1894 ora in Discorsi parlamentari, 3 voi!., Roma, 1925, voi. secondo, pp. 870 sgg.; ampliti*, A. JANNAZZO, Sonnino meridionalista, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 140 sgg.
f?4J Progetto Sidney Sonnino, 21 febbraio 1894, A. P., Legislatura XVIII, I Sessione, stampato n. 298.