Rassegna storica del Risorgimento
Risorgimento. Storiografia
anno
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2001
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pagina
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15
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propìejr Là pena maggiore per i reati contro la proprietà era quella di 24 anni fWÉÈ. forzati. Questa parziale abolizione della pena di morte rientrava in una tendenza riformatrice che ebbe effetto anche in Austria (1787) e in Prussia (194). I-reati furono--suddivisi in due gruppi: quelli che dovevano essere giudicati dalla giustizia criminale e quelli che spettavano invece alla polke municipale et correctionnelleu) quest'ultima defini un sistema di pene amrninistrative e correzionali. n tal modo i delitti meno gravi venivano sottratti alla giustizia criminale per lasciare fMè possibilità di intervento alle autorità. Una divisione rigida fu introdotta almeno a livello teorico tra sconto della pena e carcerazione preventiva. Non era, infatti, possibile sanare tanto rapidamente quanto si desiderava le carceri desolate, buie, ;sporche e malsane àéAncien Regime, caratterizzate da mìseri regimi alimentari, e dalla diffusione di mortali epidemie. La campagna di risanamento delle carceri, non ancora?-conclusa alla fine dell'epoca napoleonica, era motivata anche dalla volontà di rendere misurabile la pena. Il fatto che i carcerati morissero mentre scontavano la pena non-era solamente contrario agli ideali umanitari ma di fatto reintroduceva un elemento di arbitrarietà nelle pene stesse.
Inoltre il diritto penale fu sottoposto a una profonda secolarizzazione; I crimini contro la religione (come bestemmia, superstizione, stregoneria) e i crimini contro l'ordine morale cristiano (come l'adulterio e la lussuria) furono aboliti. Veniva dunque a mancare una serie di reati che nella prassi penale della prima età. moderna avevano rappresentato una parte considerevole dell'insieme dei delitti commessi.
Quali effetti concreti ha provocato l'introduzione di un diritto penale così moderno sulla popolazione delle zone annesse? La convinzione che con la riforma del diritto penale si fosse giunti ad una considerevole attenuazione delle pene un'idea affermata in diverse maniere dai riformatori era espressione di una rappresentazione retorica della realtà operata dagli illuministi e dai rivoluzionari, costruendo le basi di un vero e proprio mito, che non una descrizione della realtà. È del resto difficile parlare di una particolare mitezza, se si parte dall'esame della prassi della giustizia criminale. Nel 1801 in tutta la Francia i tribunali pronunciano 882 con-
") Le leggi, del 19-22 luglio 1791 riguardanti la J?olice municipale e il codice penale del 25 settembre - 6 ottobre 1791 vennero pubblicate da J.B.H. DUVKRGIKR, Collectìon complète des bis, décrels, ordonnances, règlemens et avis du Consriì d'Etat: de 1789 à 1824, voi. 3, Paris, 1824, pp. 403 segg. Sulla genesi del sistema penale del 1791 vedi la dettagliata analisi di R. MARTUCCI, La Costituente ed il problema penate in Trancia (1789-1791). Alle origini del processo accusatorio. I decreti Beattmet Milano, 1984; cfr. inoltre P. LASCOUMES, P. PONCELA, P. LENOELi AU nom de l'ordre. Une histoire politiaue du Code penai, Paris, 1989.