Rassegna storica del Risorgimento

BERTINORO ; AURELIO SAFFI ; ONORANZE
anno <2002>   pagina <99>
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Libri e periodici 99
Da questi concetti si sviluppava il suo sistema di soluzione al conflitto tra norme giuridiche, basato su tre pilastri: la nazionalità, la libertà e la sovranità (indi­pendenza politica). Dal primo derivava il concetto di cittadinanza che serviva per stabilire anche l'ordinamento di origine dell'individuo; dal secondo la possibilità di poter rimandare al diritto dello Stato di origine; dal terzo la possibilità di fissare un limite all'applicazione del diritto straniero attraverso il principio dell'ordine pubblico.
Come si evince dalla puntuale illustrazione fatta dalla Nishitani le lezioni tenu­te da Mancini all'Università di Torino, servirono da forza motrice per il Risorgimen­to, in assoluto contrasto con il principio legittimista affermatosi a Vienna e con l'assetto europeo scaturito da quella Conferenza nel 1815 che vedeva le Nazioni mortificate dai grandi imperi.
L'azione di sostegno giuridico al Risorgimento si sviluppò anche in altre di­rezioni; parallelamente al movimento di unificazione dell'Italia si poneva infatti in discussione il problema dell'unificazione del diritto. A questa impresa prese parte anche Mancini nei 1854 (insieme a Pisanelli e Scialoia) nella redazione di un Com­mentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi con la comparazione degli altri Codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere con l'obiettivo di costi­tuire un unico diritto per l'Italia e di dimostrarne l'esistenza attraverso la scienza giu­ridica; gli autori cercarono, cioè, di mostrare l'identità della nazione italiana, allora divisa in diverse legislazioni isolate, nei principi unitari già esistenti.
Nel volume della Nishitani ampio spazio è dedicato anche alla successiva fase politica del Mancini, eletto nel 1860 deputato a Vigevano e a Sassari per la VII le­gislatura, tra il 1860 e il 1861 Consigliere di Luogoteneza a Napoli per la Giustizia e gli Affari Ecclesiastici e dal 1861 eletto nel collegio di Ariano, deputato per la Vili legislatura, nella quale ricoprirà, per il mese di marzo 1862, nel governo Rattazzi, il dicastero della Pubblica Istruzione. Tra i vari problemi che presentava il nascente Regno d'Italia vi età quello della scelta di una nuova legislazione che doveva essere emanata in nome della nazione italiana. A questo proposito Mancini si dedicò quindi al lavoro di codificazione, innanzitutto del Codice Civile e del Codice di Commer­cio. Nell'ambito del diritto internazionale privato si occupò della unificazione inter­nazionale della materia attraverso i trattati tra Stati. Nel 1867 negoziò come rappre­sentante del governo italiano con il governo francese, belga e della Confederazione del Nord la conclusione di questi accordi interrotta in seguito allo scoppio del con­flitto franco-prussiano. Mancini considerava il Ko/lisiotisrecht come una branca del diritto intemazionale e si sforzò perciò, proprio attraverso negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo tra gli Stati, di realizzare delle Kollisionsnomten unitarie. A questo proposito l'autrice ha inserito in appendice al volume una lettera scritta dal Mancini a Bismarck, tratta sempre dai fondi archivistici del Museo Centrale del Ri­sorgimento, nella quale venivano descritti i risultati dei suoi positivi colloqui con il rappresentante prussiano Delbruck, che dimostra come i contatti tra il giurista italia­no e il cancelliere fossero particolarmente stretti e confidenziali.
Nel 1865 Mancini ebbe il merito di introdurre nel Codice Civile italiano le norme di diritto internazionale privato, secondo i principi elaborati in quegli anni,