Rassegna storica del Risorgimento
"FIGLIUOLI DELLA GIOVINE ITALIA"; MUSOLINO BENEDETTO JUNIOR ; SE
anno
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1923
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pagina
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863
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Benedetto Mmotàio, Luigi Settembrini eco. .3
Gòli-arisiOj Vero è che il Ministro di Polizia, conscio della endpaità della cosa, non si valse, per il momento, della lettera scrittagli dal Girolami, né fece alcun passo, che del resto non avrebbe avuto alcun risultato, per ottenere la sostituzione dei giudici Solamente quando di lì a poco gli accusati si lagnarono che il Barbuto non erasi presentato alla Commissione, attribuendone la colpa alla Polizia, il ministro, assicurando di aver dato convenevoli disposizioni al riguardo, improvvisò una difesa della medesima, affermando di non aver mai abusato dell'autorità conferitagli e di aver sempre condotto l'amministrazione, a cui presiedeva, con scrupolo non disgiunto da fermezza. Il reclamo degl' imputati per la mancata presentazione di uno dei principali accusatori era opera del Marcarelli, anch'egli magistrato e incaricato, come per legge, di difendere i rei; si spiega quindi, dopo la lettera del Girolami, l'aere risentimento con cui vi rispose il Del Garretto. La Polizia, diceva, ha preferito portare il processo innanzi alla Commissione, anziché risolvere la faccenda, come avrebbe potuto, da sola, in via economica; la sua condotta dimostra che non ha nulla da temere e che è rimasta nei limiti della legge, Senonchè, ben riflettendo, il linguaggio del ministro si rivela alquanto imprudente. Dicendo che aveva rispettato la legge, mentre era in grado di sottrarvisi, ammetteva implicitamente che in altra occasione l'avesse fatto o avrebbe potuto farlo. Del resto la sua difesa perde molto valore quando si considera che il Girolami si rivolse proprio a lui per ottenere una cosa, òhe era in fondo un atto di soperchieria, esorbitante dalle proprie attribuzioni. COfa,, che rimase allo stato di intenzione, non perchè, passati gli atti al potere giudiziario, la Polizia si astenesse deliberatamente dall'influire sull'andamento della causa, ma perchè si comprese che ogni tentativo del genere sarebbe stato frustrato dal Parisio, geloso difensore, a buon diritto, della indipendenza dei giudici. Questi infatti alle osserva-.ìafoni del collega a proposito del caso GHardmelli e del ricorso Marcarelli rispose ricordandogli l'autonomia della magistratura, la santità e inviolabilità dei giudicati, il diritto di difesa sacro per tutti, prineipii inconcussi, che nou permettevano alcun intervento negli affari di giustizia (1),
(1) Sul Parisio v. NICOMKI, o. v P-