Rassegna storica del Risorgimento

"FIGLIUOLI DELLA GIOVINE ITALIA"; MUSOLINO BENEDETTO JUNIOR ; SE
anno <1923>   pagina <867>
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Benedetto Musolino, Luigi Settembrini; ecc. 807
egli che era di ristrette finanze. In tal modo i giudici si sbriga­rono delle denunzie. Quanto poi alle carte, che formavano l'altro elemento di convinzione, la Commissione le trovò tutte apocrife* False le lettere presentate dallo Sciplini e dal Barbuto; false le altre rinvenute dalla Polizia; falsa, se altra mai, quella che si diceva proveniente da Roma e riguardava l'affiliazione del Ric­ciardelli. Se ragionavano i magistrati l'autorità vigilava la corrispondenza diretta a Benedetto MusoUno, come gli si lasciò pervenire per posta una carta tanto criminosa? Non sorse nella loro mente il dubbio che il Musolino, per far credere all'esi­stenza del Dittatore supremo, potesse averla foggiata lui. Ciò dicasi prescindendo dall'indirizzo della lettera,; che era per G-iòè* gio Musolino. Non ebbero miglior sorte presso la Commissione le carte sequestrate al Vincenti, che si ritennero false per il mo­tivo messo innanzi dal Musolino nella difesa. Se per affiliare un solo individuo (il Ricciardelli) aveva dovuto chiedere l'autoriz­zazione a Roma, come poteva, da semplice Luogotenente Ditta­tore nell'Italia meridionale, emettere patenti per provincie cosi lontane? A conclusione del lungo ragionamento i giudici dice­vano: Denunzianti contradittorii, non d'integra opinione, anzi di perduta fama; carte criminose alterate contenenti contradi- zioni ed anacronismi; ingeneri non rimasti del tutto confermati, anzi smentiti nelle circostanze più essenziali; varietà di carat- teri negli scritta criminosi attribuiti al medesimo autore; abitu-. dine nei denunzianti a foggiar lettere a nome dei pretesi set- tarli; contegno sospetto dei denunzianti nel procurarsi potenti aderenze sono elementi tali da far dubitare circa la sussistenza dell'accusa,, tanto più che lo stesso Pubblico Ministero non ha potuto ritener nei suoi atti la qualità di capo in alcuno degli accusati, per cui, tolta di mezzo tale qualità, svanisce 11, stema processuale di Luogotenenza, Consolato, Propagatore ed Istitutore: . ila, sentenziò la Commissione, poiché il tempo ';.ivrele potuto arrecare altri elementi per lo scoprimento delia ve­rità circa Benedetto-Musolino, il Settembrini, l'Anastasio e l'JSsca-lonne, mentre l'innocenza dell'altro Musolino e del Ricciardelli era abbastanza provata, era giusto che gli ultimi due si liberas­sero subito e in modo definitivo, e che gli altri quattro rima­nessero ancora in carcere a disposizione della Polizia.